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Normativa Antincendio per scuole e asili nido: tutto prorogato al 31 dicembre 2018. I dettagli

Una modifica al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe di agosto, approvata al Senato, introduce differimenti di un anno dei termini per l'adeguamento antincendio di scuole e asili nido e di due anni per le scadenze prefissate per la “messa a norma” dei rifugi alpini

Il decreto-legge 91/2018, cosiddetto Milleproroghe 2018, riprenderà nei primi giorni di settembre l'iter parlamentare per la conversione in legge ma si può già asserire che scuole, asili nido e rifugi alpini avranno più tempo per adeguarsi alla normativa antincendio.

Le proroghe di un anno (scadenza 31 dicembre 2018, quindi) sono entrate nel testo licenziato lo scorso 6 agosto da Palazzo Madama e che dopo la pausa estiva del Parlamento inizierà ad essere esaminato dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera.

Normativa antincendio scuole

Il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, era scaduto il 31 dicembre 2017. Con l'ultima modifica si sposta in avanti il termine per la messa a norma, fissandolo al 31 dicembre 2018.

Ma quali sono le priorità da considerare nell'adeguamento delle scuole ancora non in regola? Il riferimento principale è sempre il decreto 21 marzo 2018 di MIUR e Interno, che individua le misure contenute nella normativa antincendio considerate prioritarie, da attuare cioè con massima urgenza. Per adeguare le scuole non a norma, oltre alla regola tecnica prescrittiva del 1992 si può scegliere di seguire la nuova normativa prestazionale del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" (decreto del ministero dell'Interno del 3 agosto 2015), ossia la regola tecnica specifica per le scuole entrata nel nuovo impianto normativo con decreto del 7 agosto 2017.

Normativa antincendio asili nido

Il Milleproroghe interviene solo sul primo ciclo del piano di adeguamento definito dall'adeguamento ufficiale (decreto Min. Interno 16 luglio 2014 - tre passaggi temporali), che doveva essere portato a termine entro il 31 dicembre 2017 e ora viene prorogata di un anno.

Diverse le prescrizioni da attuare entro il 31 dicembre 2018, che riguardano: i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni e la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento. Il primo ciclo di adeguamento comprende anche l'organizzazione della gestione della sicurezza e l'installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica.

Ma quali asili nido sono interessati dalla proroga? Quelli con più di 30 persone presenti (si considerano i neonati, i bambini ospitati e il personale di servizio) ed esistenti al 28 agosto 2014. Come per le scuole, anche per il primo step del percorso di adeguamento degli asili nido è utile far riferimento al decreto 21 marzo 2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria. Il termine intermedio e quello finale del programma di adeguamento in tre fasi non vengono differiti dal Milleproroghe di agosto e restano fissati rispettivamente al 7 ottobre 2019 e al 7 ottobre 2022.

Normativa antincendio rifugi alpini

Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto ed esistenti al 14 aprile 2014 arriva un'ulteriore proroga che sposta i termini del piano di adeguamento in due fasi, con la prima da completare entro il 2019 e la seconda entro il 31 dicembre 2021.