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Nuova RTV sulle chiusure d’ambito: le regole antincendio per l'involucro degli edifici civili

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 30 marzo 2022 contenente la RTV (Regola Tecnica Verticale) “Chiusure d'ambito degli edifici civili”, che entrerà in vigore il 7 luglio 2022. Di seguito l'analisi di Vasco Vanzini sulla norma tecnica verticale che rappresenta il Capitolo V.13 del Codice di Prevenzione Incendi.


La RTV “Chiusure d’ambito degli edifici civili”

La Regola Tecnica Verticale “Chiusure d’ambito degli edifici civili” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 08/04/22, con il D.M. 30/03/2022 rappresenta il Capitolo V.13 del Codice di Prevenzione Incendi.

Che cosa si intende per chiusura d’ambito

Per chiusura d’ambito si intende la frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale, in parole semplici, la norma tratta le caratteristiche da richiedere alle facciate e alla copertura degli edifici civili, siano essi adibiti a strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, direzionali, o residenziali.

In quali casi si applica

Il campo di applicazione corrisponde a quello del D.M. 03/08/2015, limitato agli edifici civili, che sono regolati dalle RTV, mentre per gli ambiti di tipo industriale, che vengono trattati con la RTO, la V.13 potrà costituire un utile riferimento.

Conseguentemente, a seguito dell’emanazione di ulteriori RTV (edifici di civile abitazione, locali di pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, impianti sportivi, ecc.) si osserverà estendersi il campo di applicazione del D.M. 30/03/2022.

I riferimenti alla V.13 dovranno essere integrati rispettivamente nei paragrafi S.1.7 comma 2 e S.3.5.6 comma 1 dei Capitoli Reazione al fuoco e Resistenza al fuoco del Codice, dove vengono richiamati gli obiettivi di contrasto alla propagazione dell’incendio di facciata.  

Il D.M. 30/03/2022 entrerà in vigore il 07/07/2022, novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come già indicato, la V.13 si presenta come una Regola tecnica verticale anomala, in quanto possiede un ambito di applicazione prettamente orizzontale, andando ad integrare le indicazioni fornite dalle altre RTV già emanate o anche di prossima pubblicazione.

Il D.M. 30/03/2022 rappresenta l’alternativa alla Guida TecnicaRequisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla Lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 (al momento viene mantenuto il doppio binario), con la quale condivide i seguenti obiettivi:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  • evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso. 

ATTENZIONE

A differenza della linea guida del 2013, che aveva inizialmente carattere di volontarietà e che è stata resa cogente solo per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore ai 24 m, così come definita dal D.M./11/1983, dal D.M. 25 gennaio 2019 “Modifiche e integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, la V.13 dovrà essere necessariamente osservata nel caso di edifici civili progettati applicando il Codice di prevenzione incendi.

L’esigenza di regolamentare la sicurezza delle frontiere esterne delle opere da costruzione è certamente piuttosto sentita, soprattutto se si considera la frenetica attività in atto, riguardo gli interventi di efficientamento energetico legati al SUPERBONUS 110%.

In linea con l’impostazione del Codice, la V.13 non prevede condizioni di installazione diverse per gli edifici esistenti rispetto a quelli nuovi, tuttavia tiene conto delle realizzazioni già eseguite o autorizzate, in attività che abbiano acquisito valutazioni progetto o approvazioni in deroga, o per le quali sia stata presentata la SCIA antincendio (con riferimento rispettivamente agli articoli 3, 7 e 4 del D.P.R. 151/2011), al momento della sua entrata in vigore.

All’articolo 4 comma 3 del D.M. 30/03/2022 viene data evidenza della prossima determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato 1, nonchè dei criteri di accettabilità degli stessi, ai fini dell'impiego, in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.

Tale aggiornamento, che confluirà in più provvedimenti normativi, si è reso necessario per rendere pienamente comparabili i metodi di prova dei prodotti da costruzione nazionali con quelli europei, in quanto questi ultimi sono riferiti ad un maggiore numero di parametri misurabili (rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio, gocciolamento particelle ardenti, …), e in considerazione delle moderne tipologie di produzione e dei materiali e manufatti innovativi utilizzati come chiusure d’ambito.

 

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Gli eventi incidentali recentemente osservati infatti, hanno evidenziato la necessità di comprendere il comportamento non solo sulla superficie, ma anche all’interno del sistema di facciata e la propagazione del fuoco attraverso le intercapedini, oltre a quella di limitare la possibilità di incendi covanti e del distacco di paramenti di facciata.

La RTV “Chiusure d’ambito degli edifici civili” fornisce una vasta gamma di definizioni, in grado di comprendere tutte le tipologie di facciate e prevede una classificazione in base alla quota dei piani, all’affollamento e al profilo di Rvita attribuibile all’attività, ma non ricalca pienamente lo schema delle altre RTV in quanto fornisce puntuali indicazioni soltanto relativamente alle misure antincendio S.1 Reazione al fuoco, S.2 Resistenza al fuoco, S.3 Compartimentazione, e S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, e non richiede l’attribuzione di alcun livello di prestazione, contrariamente a quanto finora previsto.

 

I requisiti di reazione al fuoco richiesti

Per edifici ad un solo piano fuori terra, o con quota di tutti i piani compresa fra -1 m e 12 m e affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, e per quelli che non includono compartimenti aventi Rvita pari a D1, D2 (adibiti a degenza, terapia intensiva, o sala operatoria), che sono classificati SA, non sono richiesti particolari requisiti di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito.

Per edifici aventi quote di tutti i piani h inferiore a 24 m, e che non includano compartimenti con Rvita pari a D1, D2 (classificati SB), vengono richiesti materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco (materiali che contribuiscono in modo moderato all’incendio).

Per tutti gli altri edifici (classificati SC), vengono richiesti materiali appartenenti al gruppo GM1 di reazione al fuoco (materiali che contribuiscono in modo quasi trascurabile all’incendio).

Per quanto indicato precedentemente, nel riferirsi alla tabella S.1-7 del Codice, Capitolo S.1 “Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento” si dovrà tenere conto soltanto dei prodotti verificati con il metodo delle classi europee.

Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito classificate SA, di edifici con qf ≤200 Mj/m2, o protette da impianto di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (Capitolo S.6).

Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione delle fasce di separazione resistenti al fuoco da eseguire in facciata, pienamente descritte, che diventano elementi atti ad assicurare il rispetto delle compartimentazioni orizzontali e verticali di progetto.

Per quanto riguarda le facciate a doppia pelle ventilate, vengono indicate le caratteristiche di resistenza al fuoco sia delle pelli che delle intercapedini, elementi che hanno mostrato particolare criticità nella propagazione degli incendi di facciata.

Ulteriori importanti provvedimenti inerenti la misura antincendio Reazione al fuoco verranno, in tempi brevi, assunti.


Il testo integrale del Codice di Prevenzione Incendi (Decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015) nel quale la RTV si inserisce, è consultabile al seguente link.


PER APPROFONDIRE

Ebook su RTV chiusure d'ambito degli edifici civili

La Regola Tecnica Verticale «Chiusure d’ambito degli edifici civili» non si riferisce ad una  specifica attività, ma a particolari ambiti della stessa, e impartisce puntuali indicazioni che vanno a integrare le disposizioni fornite dalle altre RTV. 

Il 2022 si presenta come l’anno delle facciate degli edifici civili e dei requisiti di reazione al fuoco, da richiedere per i materiali e per i prodotti permanentemente inglobati nelle opere da costruzione. 

La progettazione con il Codice è particolarmente articolata e complessa, soprattutto quando è necessaria l’integrazione con le RTV, in quanto occorre avere la piena padronanza di entrambi gli strumenti normativi. Con questa Guida ragionata, vengono forniti al lettore gli strumenti per affrontare le varie tematiche che si presentano nel corso della progettazione integrata.

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