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Nuovo regime dei minimi con tassazione al 5%: caratteristiche del regime

Come è già stato evidenziato, il bassissimo carico fiscale sul reddito professionale realizzato – pari solo al 5% - costituisce la principale attrattiva del regime ma non è il solo aspetto degno di nota. I “minimi” godono infatti anche di numerose semplificazioni contabili e fiscali. Innanzitutto, essi non sono soggetti agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, adempimento cui invece sono tenuti gli altri professionisti: non devono quindi istituire i registri IVA né il registro “cronologico” né tenere altre scritture previste dalla normativa fiscale.

Proseguiamo l’approfondimento dedicato al cosiddetto “nuovo regime dei minimi” di cui avevamo tratteggiato, nel precedente contributo, i requisiti di accesso.
Come è già stato evidenziato, il bassissimo carico fiscale sul reddito professionale realizzato – pari solo al 5% - costituisce la principale attrattiva del regime ma non è il solo aspetto degno di nota. I “minimi” godono infatti anche di numerose semplificazioni contabili e fiscali.
Innanzitutto, essi non sono soggetti agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, adempimento cui invece sono tenuti gli altri professionisti: non devono quindi istituire i registri IVA né il registro “cronologico” né tenere altre scritture previste dalla normativa fiscale.
Pur non sussistendo a carico di detti contribuenti alcun obbligo di tenuta della contabilità, è comunque possibile procedere all’annotazione delle date di pagamento e di incasso sulle fatture. In tal modo, si individuano più agevolmente le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito.
I “minimi” sono anche esclusi dall’obbligo della dichiarazione Iva, della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta, nonché dall’applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del relativo modello. A livello contabile, sono tenuti solamente a numerare le fatture di acquisto, a certificare i corrispettivi ed a conservare i documenti ricevuti ed emessi.
 

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