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Oneri di urbanizzazione: se ci sono errori vanno ricalcolati anche successivamente

Consiglio di Stato: sia il privato che il comune possono, a certe condizioni, chiedere la restituzione o l’integrazione di quanto versato

Consiglio di Stato: sia il privato che il comune possono, a certe condizioni, chiedere la restituzione o l’integrazione di quanto versato

Anche dopo il versamento, gli oneri di urbanizzazione possono essere restituiti o ricalcolati, col comune o il privato che possono chiedere l’integrazione o la restituzione di quanto versato.

E’ l’importante principio di diritto contenuto nella sentenza 4515/2017 dello scorso 27 settembre del Consiglio di Stato, dove si ricorda che le originarie determinazioni possano sempre essere rivisitate, se affette da errori.

Contributi concessori
E’ determinato con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che le Regioni definiscono per classi di comuni. Per il rilascio di uno specifico permesso di costruire, il computo degli oneri dovuti è effettuato dal comune che, applicando i coefficienti indicati nella tabella e parametrandoli al progetto presentato dal privato (tipologia di intervento, destinazione d’uso, numero di metri quadrati assentiti), determina l’ammontare finale del contributo dovuto.

Eventuali correzioni

Palazzo Spada chiarisce che la determinazione comunale che esprime il computo degli oneri obbedisce a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l’amministrazione comunale si limita ad applicare detti parametri e, per questo ne esclude ogni discrezionalità applicativa.

Di fatto, ci si trova di fronte ad un potere paritetico tra comune e privato, per quel che riguarda la determinazione degli oneri: su questa natura si fonda il diritto di rideterminazione futura degli oneri: l’amministrazione può apportarvi rettifiche, che possono essere sia a favore del privato che dell’amministrazione.

Le tempistiche

La domanda può essere proposta nel termine della prescrizione ordinaria: dieci anni che decorrono da quando il credito può esser fatto valere, ossia dal momento del rilascio della concessione.

Importante: la domanda per chiedere la restituzione o l’integrazione degli oneri è indipendente rispetto ai diritti connessi al permesso di costruire: sarà possibile, infatti, proporla anche se non è stata proposta impugnativa del provvedimento impositivo del contributo o del permesso di costruire.

Di solito succede questo: la determinazione del contributo viene resa nota al privato che ha chiesto il titolo edilizio con una comunicazione preventiva, in cui si determina l’importo, si indica la possibilità di rateizzazione e si annuncia che, una volta pagato il contributo (in misura completa o rateizzata), sarà emesso il permesso di costruire. Può succedere quindi che un privato, attendendo un permesso di costruire, si veda attribuire un contributo di costruzione che non ritiene legittimo, ma proceda ugualmente al pagamento, ritiri il permesso e avvii i lavori. Entro i sopracitati 10 anni, sarà possibile proporre la domanda per la restituzione di quanto dovuto (o della parte che non ritiene legittima) senza che possa essergli validamente opposta la mancata impugnativa del permesso di costruire. Lo stesso, ovviamente, possono fare i comuni.