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PEC: i chiarimenti del CNI sull'obbligo di posta certificata e domicilio digitale per i professionisti

Il CNI segnala alcune importanti novità in materia di obbligo della PEC e domicilio digitale per gli iscritti all’albo degli Ingegneri e compiti assegnati dalla legge agli Ordini professionali, derivanti dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni

Il CNI segnala alcune importanti novità in materia di obbligo della PEC e domicilio digitale per gli iscritti all’albo degli Ingegneri e compiti assegnati dalla legge agli Ordini professionali, derivanti dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni. La comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento

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Abbiamo già approfondito i contenuti del DL Semplificazioni poi convertito in legge 120/2020, entrata in vigore il 15 settembre 2020, sull'obbligo di PEC e domicilio digitale per tutti i professionisti iscritti ad un Ordine.

Sul tema, considerando l'importanza, è intervenuto anche il Consiglio nazionale Ingegneri con una circolare, la n.615 del 30 settembre, nella quale si fa il punto sulle nmodifiche più rilevanti recate dal DL Semplificazioni al testo dell’art.16 del decreto-legge 185/2008, in tema di domicilio digitale dei professionisti.

Le novità per PEC e domicilio digitale

  1. al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla ora – per effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un “domicilio digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82” (art.37, comma 1, lettera a), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020);
  2. il cd. domicilio digitale non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge;
  3. per effetto della riforma il domicilio digitale diventerà obbligatorio per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali e si rafforza il sistema sanzionatorio;
  4. viene introdotto l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza;
  5. in caso di mancato riscontro positivo alla diffida, l’Ordine di appartenenza deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la legge riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”); sospensione che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale;
  6. viene ribadito che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare l’elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (comma 7 dell’art.16 DL n.185/2008), oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati, ovvero si verifichi la reiterata inadempienza da parte degli stessi dell’obbligo di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, ciò costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera del Ministero della Giustizia.

La sospensione dell'esercizio professionale

Il CNI segnala il recente parere rilasciato dal Ministero della Giustizia prot. m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U datato 9 settembre 2020 (ma con protocollo ufficiale del 17/09/2020) ad una richiesta di chiarimenti proveniente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a proposito della natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato adempimento dell’obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo all’Ordine di appartenenza.

Di fronte al dubbio interpretativo – scaturente dalla non chiara dizione legislativa – se la sospensione in questione debba essere comminata dal Consiglio dell’Ordine, oppure dal Consiglio di disciplina territoriale, l’Ufficio II del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia propende per la natura amministrativa della sanzione della sospensione, “rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento”, con conseguente competenza all’irrogazione da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale (in allegato).

Secondo il parere del Ministero della Giustizia, la sanzione della sospensione dall’albo deve essere applicata dall’Ordine territoriale, cui spetterà anche – come al solito – operare le necessarie variazioni e annotazioni sull’albo professionale.

La PEC degli Ingegneri

In ultimo, il CNI ricorda che – a seguito di una convenzione con la società Aruba PEC – era stato messo a disposizione degli Ordini un servizio gratuito di fornitura della PEC, senza costi per gli iscritti (v., ad esempio, le circolari CNI 21/10/2009 n.273 e 12/02/2010 n.306).

La previsione contenuta nel DL Semplificazioni – oltre ad aggiornare le definizioni tecniche – pertanto, non fa altro che confermare e irrobustire sul piano sanzionatorio un obbligo positivo che era già presente nell’ordinamento: quello di attivare e comunicare all’Ordine/ Collegio di appartenenza il proprio domicilio digitale.

LA CIRCOLARE INTEGRALE DEL CNI E IL PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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