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POS Professionisti: dopo l'obbligo arrivano le multe, ma solo dal 1° gennaio 2023! Sanzioni, scadenze, novità

Le sanzioni, introdotte con la Legge di conversione per l’attuazione del PNRR (DL 152/2021), verranno applicate solamente a partire dal 1° gennaio 2023

Tra i tanti provvedimenti approvati in chiusura di 2021 o ad inizio 2022, da sottolineare senz'altro è la legge di conversione del DL di attuazione del PNRR (legge 233/2021 del 29 dicembre, di conversione del DL 152/2021), che all'art.19-ter prevede l’introduzione di sanzioni nei confronti dei trasgressori dell'obbligo di POS per i professionisti, che era già stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art.15 comma 4 del DL 179/2012 a partire - ... - dal 30 giugno 2014.

 

Obbligo POS professionisti: recap della norma originale

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art.15 del DL 179/2012, “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″.

Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Con la modifica recata dal comma 1, lettera a), dell'art.19-ter sopracitato si specifica che l'esercente ha l'obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.

POS Professionisti: dopo l'obbligo arrivano le multe, ma solo dal 1° gennaio 2023! Sanzioni, scadenze, novità

Le sanzioni

Prima non c'erano, adesso - quindi quasi 6 anni dopo l'introduzione dell'obbligo - sì.

Scatteranno però dal 1° gennaio 2023 (salvo proroghe...) per i trasgressori, esercenti e professionisti, che non accettano un pagamento digitale di qualsiasi importo.

La sanzione amministrativa è pari a 30 euro a cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato

Tradotto:

  • se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 100 euro, è passibile di una sanzione di 34 euro (30 + 4);
  • se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 5 euro, è passibile di una sanzione di 30,20 euro (30 + 0,20).

 

Niente pagamento ridotto

Per questo tipo di violazione on è possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 del DL 689/1981.

Il comma 4-bis dell'art.19-ter precisa infatti che si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

 

Il Prefetto è l'autorità competente

La disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l'autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge 689/1981).

L'applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento stabilisce che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.