Antincendio
Data Pubblicazione:

Prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro: ecco il nuovo decreto! Entra in vigore tra un anno

Il decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno contiene i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del d.lgs. 81/2008

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021, del decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell'Interno (scaricabile in allegato con tutti gli allegati) che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.

Il provvedimento, che entrerà in vigore solamente tra un anno (quindi il 3 ottobre 2022), come specificato nell'art.8:

  • si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del d.lgs. 81/2008;
  • si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d.lgs. 105/2015.

Il decreto definisce nel dettaglio:

  • le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
  • l'informazione e la formazione dei lavoratori;
  • la designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro: ecco il nuovo decreto! Entra in vigore tra un anno

Gestione della sicurezza antincendio 

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.

Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.

Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 81/2008.

 

Designazione degli addetti al servizio antincendio

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio».

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5.


IL DECRETO E TUTTI GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso i LINK riportati di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Antincendio

Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

Scopri di più