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Prevenzione incendi: il punto sulla normativa antincendio e sugli ultimi aggiornamenti

Le novità del nuovo Codice di Prevenzione Incendi e degli ultimi aggiornamenti normativi

Nuovi orizzonti per la prevenzione incendi che non è una somma di particolari che funzionano, bensì un organismo che funziona nella sua globalità.
Di seguito un excursus sull'impianto normativo organico in materia antincendio, raggiunto 
con l'approvazione del Codice Prevenzione Incendi del 3 agosto 2015 e proseguito con gli aggiornamenti dell'ultimo anno (DM 12 aprile 2019, DM 18 ottobre 2019, DM 14 febbraio 2020) che hanno, di fatto, riscritto il precedente Codice del 2015. All'interno dell'articolo uno schema riepilogativo per comprendere quali norme prendere a riferimento nella progettazione antincendio.

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Le regole tecniche antincendio vigenti si basano su un complesso sistema di regole, norme, indirizzi, circolari che si è stratificato nel corso degli anni anche per allinearsi al continuo progresso tecnologico. Gli obiettivi di prevenzione incendi, associati alla molteplicità dei tipi edilizi, attività, strutture, elementi costruttivi sui quali s'interviene hanno generato l'abbondante corpus normativo. 

La maggior parte delle disposizioni normative emanate negli ultimi decenni ha una struttura prescrittiva che impone il rispetto integrale delle misure previste. Se la regola tecnica di tipo prescrittivo è d'immediata applicazione per la progettazione, va detto, però, che essa non consente di individuare soluzioni diverse se non ricorrendo all'istituto della deroga. 

Oggi, grazie al progresso della tecnica e della tecnologia e alla maggiore competenza antincendio dei progettisti, è stato possibile avviare un approfondito lavoro di revisione delle metodologie in uso nel paese per l'individuazione dei rischi di incendio e delle misure per prevenirli e limitarne le conseguenze. Una revisione che non abbassa i livelli di sicurezza ma tende a diminuire i coefficienti di incertezza e a rendere la regola più "adattiva" alle diverse situazioni. Il risultato del processo di revisione è una regola basata su un modello prestazionale in cui la scelta di misure antincendio viene correlata a un rischio effettivo non ad uno standard convenzionale. Se la normativa vigente nel campo della sicurezza antincendio è il frutto principalmente delle esperienze derivanti dall'attività di soccorso dei Vigili del Fuoco, la nuova regola tecnica invece, integra tale impostazione anche con il confronto con normative internazionali e con studi specifici di settore. Tale impostazione ha permesso l'emanazione del D.M 03/08/2015.

I principi su cui si basa il Codice Prevenzione Incendi

L'impostazione generale del progetto come "Codice di prevenzione incendi" è scaturita da indirizzi governativi e aspettative di semplificazione del settore, quale condizione essenziale per recuperare la competitività delle imprese e liberare risorse per la crescita e lo sviluppo del paese senza aumentare la spesa pubblica. 

Per questo il Codice si basa sui seguenti principi:

  • generalità: le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività considerate;
  • semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
  • modularità: l'intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio all'individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;
  • flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
  • standardizzazione e integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
  • inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (ad esempio motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
  • contenuti basati sull'evidenza: il documento è basato su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
  • aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

Le nuove regole tecniche sono state studiate anche per essere applicate al vasto patrimonio di attività esistenti, comprese quelle pregevoli per arte o storia, prevedendo, per esse, un percorso di adeguamento sostenibile, nel senso che vi sarà una gradualità temporale guidata per arrivare al completamento dei necessari lavori di adeguamento. Nel frattempo, l'esigenza di assicurare comunque idonei livelli di sicurezza verrà perseguita con l'integrazione di specifiche misure gestionali di sicurezza. 

Il testo del Codice, pur essendo organico e compatto, non si presta però ad una lettura rapida, in quanto risulta piuttosto articolato e complesso. 

Il Codice integra il quadro normativo vigente e si può applicare alla progettazione, realizzazione e all'esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, per le quali non sono state ancora emanate specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. 

Per il professionista antincendio, districarsi all'interno delle diverse opportunità offerte dalla normativa, per l'individuazione della migliore soluzione alle varie problematiche di prevenzione incendi possibili, è sicuramente complesso. 
È proprio per l'elevato grado di preparazione tecnica richiesto ai professionisti antincendio, chiamati ora a trattare le problematiche di prevenzione incendi, che nel Codice sono stati previsti strumenti alternativi, che possono essere individuati solamente da quanti hanno specifiche ed approfondite conoscenze.

Gli ultimi aggiornamenti del Codice prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015)

Il D.M. 14 febbraio 2020, in vigore dal 5 aprile 2020, ha sostituito integralmente i capitoli dal V.4 a V.8 (RTV approvate con i decreti successivi sopraindicati e relativi a “Uffici”, “Alberghi”, “Autorimesse”, “Scuole”, “Attività commerciali”) dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015.

PER APPROFONDIRE Nuove RTV di prevenzione incendi per per uffici, scuole, hotel, autorimesse: cosa cambia col dm 14 febbraio 2020

Precedentemente, il D.M. 18 ottobre 2019, entrato in vigore il 1° novembre 2019, aveva sostituito integralmente l’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (Sezioni G, S, V, M) ad esclusione dei capitoli da V.4 a V.8.

L’aggiornamento è scaturito dal monitoraggio, svolto ai sensi dell’art. 4 del DM 3/7/2015, nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento che hanno riguardato l’intero Codice. Il processo di revisione dell’allegato al D.M. 3/8/2015 era stato avviato all’inizio dell’anno 2018 ravvisando la necessità di proseguire l’azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi.
Sono state acquisiti vari rilievi sulla comprensione e all’applicazione del Codice pervenute dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco tramite le Direzioni regionali, dagli Ordini e Collegi professionali, da portatori di interesse in genere.

La revisione dell’allegato 1, approvata con il citato D.M. 18/10/2019, segue di qualche giorno l’entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, con il quale si è posto fine al cosiddetto “doppio binario”.

Col DM 12 aprile 2019, fine del doppio binario e 42 attività con l'obbligo di applicare il Codice

In particolare, con l’entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, a decorrere dal 20 ottobre 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica.

Il citato decreto ha anche ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Infatti, sono state aggiunte al precedente elenco le attività da 19 a 26 e l’attività 73.

PER APPROFONDIRE La sicurezza antincendio negli edifici terziari multi-tenant ad uso uffici (attività 73)

In questo modo sono diventate quarantasette le attività soggette di cui al D.P.R. n. 151/2011 rientranti nel campo di applicazione del Codice.

Di queste, quarantadue hanno l’obbligo di applicare il Codice di prevenzione incendi come unico riferimento normativo.

Per le altre cinque (uffici, alberghi, autorimesse scuole, attività commerciali), dotate di specifica regola tecnica, alle quali a breve se ne aggiungeranno altre, l’adozione del Codice resterà volontaria e alternativa alle rispettive vecchie regole tecniche di prevenzione incendi.

Inoltre, il D.M. 12 aprile 2019 ha previsto che il Codice può essere di riferimento per la progettazione anche delle attività non elencate nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011. Quindi, non solamente per quelle elencate che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dal citato allegato I al decreto. 

Obiettivi del Codice di prevenzione incendi

Per “Codice di prevenzione incendi” si intendono le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015.

Il progetto di semplificazione delle norme di prevenzione incendi fu avviato presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco alla fine dell’anno 2013. L’intento è stato quello di perseguire vari obiettivi, tra i quali:

  • disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche;
  • semplificare la normativa di prevenzione incendi;
  • adottare regole meno prescrittive, più prestazionali;
  • individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
  • fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino solo di “antincendio”;
  • aumentare la flessibilità e la possibilità di scelta fra diverse soluzioni;
  • favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio;

La completa revisione del corpus di regole pubblicate nel corso degli anni, il loro aggiornamento, accorpamento, allineamento agli standard UE, hanno portato alla struttura normativa di prevenzione incendi emanata col D.M. 3 agosto 2015, con la quale, indubbiamente, si è aperto un nuovo percorso e un nuovo metodo di progettazione antincendio. La principale innovazione è rappresentata dalla predisposizione di una regola tecnica orizzontale (RTO) applicabile a tutte le attività, e di un iniziale limitato numero di regole tecniche verticali (RTV), utilizzabili per una specifica attività o per ambiti di essa, con indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale.

La Regola Tecnica Verticale (RTV) e Orizzontale (RTO)

La struttura del Codice, definita regola tecnica orizzontale (RTO), ha costituito l’ossatura portante della progettazione delle misure antincendio generalmente applicabile e ha introdotto le regole tecniche verticali (RTV) emanate negli ultimi quattro anni.

Le RTV sono regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale. Si è reso così possibile adeguare la progettazione antincendio alle caratteristiche peculiari di un’attività fornendo, solo ove necessario, il compendio di soluzioni tecniche delle misure antincendio previste nel corpus della RTO.

Nel corso dei quattro anni successivi all’emanazione del Codice, si sono aggiunte nella sezione dedicata alle regole verticali, le RTV relative alla progettazione antincendio degli uffici (V.4), delle attività ricettive turistico-alberghiere (V.5), delle autorimesse (V.6), delle attività scolastiche (V.7) e delle attività commerciali (V.8). Sono, inoltre, in fase di completamento, le RTV riferite a musei, archivi e biblioteche, agli asili nido, ai locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, agli edifici civili e alle strutture sanitarie.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 del 06 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (RTV) al Codice di prevenzione incendi: D.M. 14 febbraio 2020 recante “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
Tale decreto, che è entrato in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione, si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.M. 18 ottobre 2019, provvedimento che ha profondamente modificato l’allegato tecnico al D.M. 03 agosto 2015, meglio noto come Codice di prevenzione incendi.

Se l'attività prevede una Regola Tecnica, ecco quali possono essere le scelte del professionista antincendio

Cosa cambia con il D.M. 14.02.2020?  Le modifiche introdotte sono dettagliatamente descritte nel D.M. 14 febbraio 2020. D’ora in poi il professionista antincendio che si accinge alla progettazione di un’attività, può decidere di sviluppare il progetto secondo la regola tecnica di tipo prescrittivo (ante Codice) oppure con il nuovo metodo di RTO e RTV.

Qualora il riferimento sia la norma di tipo prescrittivo, nell’impossibilità di attuare le disposizioni tecniche, il professionista potrà ricorrere alla deroga (art. 7 D.P.R. 151/2011).

Se, diversamente, il riferimento è una delle RTV, nel caso in cui non possano essere applicate le soluzioni conformi ivi indicate, potranno realizzarsi le previste soluzioni alternative o, nei casi destinati a diventare residuali, potrà, anche in questo caso, essere attivato il procedimento di deroga attenendosi a quanto prescritto nella RTO stessa. Il progettista che sceglie le soluzioni in deroga è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Di fatto, la possibilità di scegliere tra più soluzioni progettuali, frutto del nuovo approccio normativo di RTO e RTV, indirizza verso percorsi dipendenti dalle ipotesi progettuali iniziali con una flessibilità che, pur assicurando il raggiungimento degli obiettivi antincendio, permette di sviluppare progettazioni complesse che qualificano il professionista antincendio e il suo expertise.

Per le attività "non normate" il riferimento è il Codice

Per quanto riguarda la progettazione delle attività c.d. “non normate”, cioè non oggetto di specifica norma antincendio ante Codice, la situazione è considerevolmente mutata con l’emanazione del D.M. 12 aprile 2019. Questo provvedimento legislativo apre il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi a tutte le attività non normate, con l’obiettivo di proseguire l’azione di semplificazione e razionalizzazione avviata, attraverso il ricorso al nuovo approccio metodologico.
In quest’ultimo ambito progettuale solo fino a ottobre 2019 si è fatto riferimento alle soluzioni progettuali che, in modo empirico, scaturiscono dai criteri generali (ex D.M. 10 marzo 1998) trovando una definizione di tipo qualitativo, ma non collegata a livelli prestazionali attesi.

Il D.M. del 12 aprile 2019 rende infatti cogente l’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 per le attività non normate, mantenendo il “doppio binario” invece per le attività dotate di norma specifica, come per esempio: le scuole, le autorimesse, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, ecc.

Viene inoltre ampliato il numero di attività per le quali risulta applicabile il Codice, aggiungendo le attività 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 73.

Pertanto, a seguito dell’emanazione del D.M. 12 aprile 2019, il Codice, inteso come RTO (regola tecnica orizzontale) oppure, nei casi dove sono presenti le RTV (regole tecniche verticali) inteso come RTO+RTV, si applica alle seguenti attività: 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 (in rosso sono indicate le recenti innovazioni).

I riferimenti normativi per la progettazione antincendio: un riepilogo

La progettazione antincendio potrà essere affrontata, nel caso di attività nuove o esistenti oggetto o meno di specifica norma ante Codice, nel modo seguente:

1) Nuove attività in presenza di norme tecniche di prevenzione incendi (ante Codice) e RTV:

a) Codice (RTO + RTV);
b) Norme tecniche specifiche ante Codice.

2) Nuove attività in presenza solo di norme tecniche ante Codice:

a) Norme tecniche ante Codice.

3) Nuove attività in assenza di norme tecniche:

a) Codice (RTO + RTV).

4) Attività esistenti per interventi di modifiche e/o ampliamento:

a) Codice (RTO + RTV) solo per ampliamento interessato dall’intervento.

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