Antincendio
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Progettazione della sicurezza antincendio: la fase di valutazione del rischio

Approfondimento sugli aspetti principali connessi alla metodologia di progettazione prevista dal codice di prevenzione incendi, evidenziando l’importanza assunta dalla valutazione del rischio di incendio.

Il presente lavoro intende approfondire gli aspetti principali connessi alla metodologia di progettazione prevista dal codice di prevenzione incendi, evidenziando l’importanza assunta dalla valutazione del rischio di incendio.

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Progettazione per la sicurezza antincendio: la metodologia generale

Il codice di prevenzione incendi, nella sua ultima versione del DM 18/10/2019, chiarisce che la progettazione antincendio è un processo iterativo che si esplica attraverso una serie definita di passi, i quali quindi sostanziano una metodologia generale applicata a tutte le attività, anche in caso di pertinenti regole tecniche verticali.

L'approccio metodologico

Tali step, in maniera sintetica, comprendono:

  1. la definizione dello scopo della progettazione;
  2. l'identificazione degli obiettivi di sicurezza;
  3. l'espletamento della valutazione del rischio di incendio;
  4. la determinazione dei profili di rischio;
  5. la definizione della strategia antincendio, altresì attribuendo i livelli di prestazione per tutte le misure antincendio ed individuando le soluzioni progettuali che assicurano il raggiungimento dei livelli di prestazione attribuiti;
  6. la verifica della compatibilità del risultato della progettazione con lo scopo; in caso negativo, reiterazione del punto 5) nelle sue fasi costitutive.

I profili di rischio non sostituiscono la valutazione del rischio

La declinazione di una metodologia di progettazione così strutturata si è resa indispensabile al fine di evitare un approccio progettuale che potesse concentrarsi direttamente sull'attribuzione dei profili di rischio senza una prodromica valutazione del rischio di incendio. Non a caso, il codice di prevenzione incendi rimarca che i profili di rischio costituiscono degli indicatori speditivi e sintetici della tipologia di rischio presente negli ambiti dell’attività e non sostituiscono la valutazione del rischio di incendio. E’ bene poi precisare che il progettista stabilisce i livelli di prestazione per le varie misure antincendio in funzione degli obiettivi di sicurezza e, appunto, della valutazione del rischio di incendio dell’attività.

Tale aspetto è ancor più rilevante se si considera che il codice sottolinea come la valutazione del rischio consenta al progettista non solo di implementare le soluzioni progettuali previste del codice, ma anche, se necessario, di implementarle.

Attesa quindi la rilevanza della fase di valutazione del rischio, il codice evidenzia altresì che il progettista assume piena responsabilità in merito a tale valutazione, riportata nella documentazione di progetto.

La valutazione del rischio di incendio

La valutazione del rischio di incendio è definita dal codice come un’analisi dell’attività tesa ad individuare le più severe ma credibili ipotesi di incendio e le corrispondenti conseguenze per occupanti, beni e ambiente.

In relazione alla complessità dell’attività, il progettista può far riferimento ai metodi di regola dell’arte per la valutazione del rischio di incendio, avendo cura tuttavia di sviluppare almeno i seguenti argomenti:

a) individuazione dei pericoli di incendio;

b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;

f) individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

E’ noto che il rischio è definito come la combinazione dei fattori “probabilità di accadimento” ed “entità del danno” a seguito della esposizione ai pericoli.

Pertanto, al di là di ogni utile metodologia per l’espletamento della valutazione del rischio di incendio, si ritiene fondamentale rimarcare alcune peculiarità relative ai predetti fattori, unitamente ad un focus sulla fase iniziale della individuazione dei pericoli, in quanto se un pericolo non è individuato il rischio non può essere valutato e quindi gestito

L'individuazione dei pericoli di incendio

Il processo di identificazione dei pericoli è molto dinamico e richiede continuità nella verifica e negli aggiornamenti. E’ fondamentale per il progettista quindi far ricorso a risorse ed attività che permettono di caratterizzare i pericoli in maniera adeguata, senza sottostimare aspetti che potrebbero invece essere determinanti.

Si può far riferimento, ad esempio, a [4]:

  • Associazioni di categoria per informazioni circa nuovi pericoli e rischi;
  • produttori e fornitori in merito ai rischi relativi ad impianti, cicli di processo, sostanze e materiali;
  • Data Sheets e schede di sicurezza per acquisire informazioni in merito, ad esempio, allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla manipolazione di prodotti chimici pericolosi;
  • compagnie assicurative.

L’analisi delle predette fonti si associa ovviamente al puntuale sopralluogo dell’attività, anche al fine di comprendere le specificità in essere e contestualizzare i temi e gli aspetti maggiormente rilevanti.

Un ulteriore strumento, che di certo può contribuire nella fase di individuazione dei pericoli, coincide con la organizzazione di workshop e meetings con il personale dipendente e stakeholders, da cui possono emergere anche particolari esigenze ed attraverso cui è possibile cementare la cultura della sicurezza.

L'individuazione della frequenza di accadimento

Per determinare invece la frequenza di accadimento, la letteratura di settore suggerisce di considerare alcuni strumenti validi, quali l’analisi storica degli eventi incidentali, lo studio causa-effetto, l’impatto delle modifiche operative e dei cicli di processo, la valutazione del fattore umano [4].

La stima dell'entità del danno

La stima dell’entità del danno, invece, sottende una profonda conoscenza dell’attività e delle relative dinamiche produttive, al fine di contemplare ed analizzare compiutamente i potenziali effetti derivanti da un possibile scenario di incendio e l’impatto conseguente sui lavoratori, sui bersagli considerati, sui comparti ambientali, sui beni, sugli aspetti economici, sull'immagine dell’azienda [4].

Il registro dei rischi: uno strumento semplice e di supporto per la valutazione dei rischi 

Senza volersi addentrare nell'analisi della letteratura di settore, abbastanza nutrita sul tema e sulle metodologie di valutazione del rischio di incendio, si richiama in questa sede uno strumento di lavoro, semplice ed efficace, che può tornare utile quale supporto strutturato nell'ambito della valutazione del rischio di incendi, in grado altresì di porre in giusto risalto la funzione del controllo delle misure mitigative individuate: il registro dei rischi.
Il registro permette infatti di valutare la portata e l’efficacia delle misure adottate e la necessità di ulteriori eventuali azioni; in particolare, consente di annotare i pericoli e i controlli posti in essere per ogni pericolo e per i rischi associati, di agevolare la valutazione del rischio iniziale e di quello che residua dall’applicazione delle misure, di sostenere il processo di individuazione dei pericoli, di migliorare la sicurezza nel luogo di lavoro [5].

Si segnala in ultimo che il DM 12/4/2019, che di fatto ha esteso il campo di applicazione del codice di prevenzione incendi ed ha eliminato il “doppio binario” per la progettazione delle attività prive di regola tecnica specifica, prevede, all'art. 2 comma 5, la possibilità per il codice di essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 o che non siano elencate nel predetto allegato.

Tale possibilità, quindi, consente di concepire il progetto per le suddette attività secondo la metodologia del codice con il processo di valutazione del rischio in essa definito, costituendo di fatto una opzione strutturata e flessibile, alternativa alla modalità tradizionale, fondata, in particolare, sui criteri e sulle linee operative del DM 10/3/1998. 

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