Pronta la nuova circolare che razionalizza e semplifica il Sistri
Diramata dal Min. dell'Ambiente la Circolare sul SISTRI che sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del dl 101/2013
Il ministero dell’Ambiente ha diramato la nuova circolare per la “semplificazione e razionalizzazione del Sistri”, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
La presente circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del d.l. n. 101/2013.
Nella presente Circolare si ricorda che:
l' adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è obbligatorio per i seguenti soggetti:
- “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
- in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
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- “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
L’obbligo di adesione si adempie mediante l’iscrizione al SISTRI e l’utilizzazione delle relative procedure.
Occorre sottolineare che, rispetto al testo originario del d.l., la legge di conversione n. 125/2013 ha apportato, in particolare, le seguenti modifiche:
1) ha precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani;
2) ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;
3) ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell’art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l’obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti operatori, è prevista l’adozione, entro sessanta giorni - cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle sanzioni SISTRI - di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione). Inoltre, per l’applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro la fine del 2013 (su tale aspetto, vedi oltre ed al punto 3).
La norma non contempla l’obbligo di adesione per:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta).
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.
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