Bonus facciate
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Rendiamo Messina più bella utilizzando il "BONUS FACCIATE"

ORDINE INGEGNERI MESSINA

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La case di Messina come tutte le abitazioni del resto d'Italia potranno usufruire per l'anno 2020 del "BONUS FACCIATE".

Occasione da non perdere che offre oggi più che mai la possibilità di intervenire e migliorare l'estetica del patrimonio edilizio esistente.

Esso, si aggiunge alle altre già confermate nella "Manovra Finanziaria".

Infatti ,la Legge di Bilancio per il 2020 definisce le modalità per fruire della nuova detrazione, ovvero in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.

Siamo in attesa di maggiori dettagli da parte dell'Agenzia delle Entrate (che provvederà a scrivere una nuova guida fiscale in merito).

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Gli interventi inclusi
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
* intonacatura;
* verniciatura;
* ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.

Gli interventi esclusi
* Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:
* sugli impianti di illuminazione;
* sui pluviali;
* sugli impianti termici;
* sui cavi esterni.

Bonus facciate, recupero e restauro con maxi detrazione
Il testo aggiunge un comma all’articolo 16 del decreto 63/2013 che contiene la proroga delle detrazioni per la casa. A queste si aggiunge, per il prossimo anno, una detrazione del 90 per cento per le spese relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Quindi la detrazione non “cannibalizza” le agevolazioni già previste per chi decide di fare un capotto termico o interventi di risparmio energetico, ma si aggiunge a queste, offrendo così ai condomini un’opportunità di risparmio in più.

Bonus facciate, niente massimale di spesa
Proprio per questo le stesse norme stabiliscono che per il Bonus Facciate non si applicano i limiti massimi di spesa in vigore per le altre detrazioni. Si potrà quindi aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

Pittura della villetta con il bonus anche se non si cambia colore
Il Bonus Facciate potrà essere usufruito anche nel caso di singoli immobili di proprietà privata. Non ci sono, infatti, limiti da questo punto di vista. Sarà quindi possibile anche ridipingere la facciata esterna della propria villetta con la maxi detrazione, anche se non si cambia il colore. Con la normativa attuale, invece, la detrazione per gli esterni degli immobili diversi dai condomini è ammessa solo se si cambiano colori o materiali, perché altrimenti si rientra nella manutenzione ordinaria. Il Bonus Facciate, invece, è riconosciuto anche se non si cambiano colori.

Bonus facciate + altre detrazioni: si può fare
Il Bonus facciate non sarà in conflitto con ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni.Si potrà tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.

Lo sconto in fattura
Con l’art. 70 della Legge di Bilancio viene modificato il comma 3.1 dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 64 convertito, con modificazioni della legge 03/08/2013 n.90. Si specifica, infatti, che a partire dal 1°gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2015, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali) e con un importo dei lavori pari o superiore al 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; a quest’ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23/12/2000, n. 388, e all’art 1, comma 53 della legge 24/12/2007, n. 244).
Si ricorda che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta, ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

La Manovra Finanziaria ha anche confermato le seguenti detrazioni:
* Il bonus ristrutturazioni 2020: che riguarda le detrazioni irpef applicate con un’aliquota pari al 50% su un massimo di spesa pari a 96.000 euro, tali detrazioni hanno una durata di 10 anni e spettano ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
* Il bonus mobili 2020: l’agevolazione spetta solo a chi ha eseguito interventi di ristrutturazione (di cui sopra) effettuati prima dell’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Anche in questo caso come per i lavori di ristrutturazione la percentuale da detrarre è del 50% ma stavolta, è relativa ad un massimo di spesa di 10.000 euro.
* Ecobonus 2020 - 2021: prevede una detrazione del 65% o 50% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100.000 euro da suddividere sempre in 10 anni. La detrazione era già stata prorogata fino al 2021 per quelli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali.
* Proroga bonus verde 2020: l’agevolazione prevede la detrazione pari al 36% per la riqualificazione urbana da parte di privati e condomini per terrazzi, balconi e giardini e per chi finanzia lavori per il verde pubblico.
* Sismabonus 2021: già presente fino al 2021 la detrazione incentiva (con aliquote che variano dal 70% al 85%) i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti che garantiscano un miglioramento di almeno 1 classe di rischio sismico.

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