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Riforma delle professioni – Intervento di Armando Zambrano, Presidente del CNI

Armando Zambrano, Presidente del CNI, fornisce la sua opinione in merito alla Riforma delle professioni

I limiti del provvedimento, di cui peraltro si può discutere ancora in via ipotetica in quanto il testo dello schema di DPR non è stato trasmesso alle professioni in via ufficiale, sono diversi e per buona parte derivano dalle scelte originarie del legislatore che con il dl 138 del 2011 ha posto le basi di questo intervento. Non si è abbastanza sottolineato, infatti, che la riforma impone ai professionisti (in fortissima difficoltà per una congiuntura drammatica che coinvolge tutto il Paese ma che essi affrontano senza alcun incentivo o rete di protezione che è invece ancora garantita, seppur in misura ridotta rispetto al passato, ad imprese e lavoratori dipendenti) aggravi di costo significativi derivanti dall'imposizione di alcuni pur condivisibili obblighi quali quelli dell'assicurazione professionale e della formazione continua.

Sull'assicurazione professionale anche questo schema DPR rimane silente su un aspetto molto delicato: l'obbligo di legge per il libero professionista di assicurare la propria professione non coincide, al momento, con lo stesso obbligo per le Compagnie, che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio del ramo RC, di sottoscrivere le polizze ai professionisti che le richiedono. Ciò significa che le Compagnie che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza ad un determinato professionista possono legittimamente rifiutarsi di farlo. Come dimostra l'esperienza di categorie che già da anni sperimentano l'obbligatorietà del possesso di polizza assicurativa (i medici, ad esempio), sono sempre più frequenti i casi di professionisti che non riescono ad adempiere tale obbligo di legge e sono quindi costretti a sospendere l'esercizio della libera professione.
Ci si attendeva quindi l'intervento del legislatore per imporre alle Compagnie assicurative l'obbligo di garantire la stipula della polizza a tutti professionisti che la richiedano ed a costi ragionevoli. Su questo aspetto lo schema di DPR resta silente.

Più in generale, lo schema di DPR sembra rinnegare il principio di sussidiarietà che inspira da anni a livello europeo ogni intervento normativo, anche in campi diversi da quello delle libere professioni. Ci si attendeva, infatti, e le professioni dell'area tecnica avevano premuto in questa direzione, che la disciplina di dettaglio di materie delicate quali tirocinio e formazione continua fosse affidata, fatto salvo il rispetto dei principi generali individuati dalla legge ed il necessario controllo del Ministero vigilante, alle stesse categorie professionali.

Invece lo schema di DPR affida la definizione della disciplina di dettaglio della formazione continua e del tirocinio al Ministero vigilante (anche se previa audizione dei rispettivi consigli nazionali); starà, quindi alla sensibilità del Ministero, "tagliare su misura" di ogni categoria procedure ed adempimenti che non penalizzino eccessivamente i professionisti. Per la formazione continua, ad esempio, il rischio più grande è quello di costruire un mercato "dell'aggiornamento continuo" che comporti per gli iscritti agli albi pesanti costi economici senza un adeguato ritorno in termini di acquisizione e perfezionamento di nuove conoscenze e competenze.

Altro punto critico riguarda il tirocinio. L'art. 6, comma 1 dello Schema di regolamento recita "Il tirocinio professionale, obbligatorio e della durata di diciotto mesi...". In questi termini il tirocinio sembra diventare obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono, come gli ingegneri. Sarebbe paradossale per un provvedimento che ha per fine quello della liberalizzazione delle professioni, imporre un ulteriore "step" preventivo all'accesso alle professioni. Peraltro, la disciplina del tirocinio appare eccessivamente sbilanciata sulla componente teorica piuttosto che su quella pratica, che dovrebbe essere prevalente se non esclusiva di ogni tirocinio. Il comma 9 dell'art. 6 dello schema di DPR dispone, infatti, che il tirocinio debba consistere nella frequenza obbligatoria e con profitto per un periodo non inferiore a sei mesi di specifici corsi di formazione professionale.

Eccessivamente bizantina appare la procedura prevista dallo schema di DPR per l'individuazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali. Per questi ultimi, non sembra escluso il rischio che tale delicata funzione sia affidata a coloro che hanno di fatto perso le elezioni per il Consiglio nazionale. Per quanto concerne, invece, i meccanismi di selezione dei componenti dei consigli di disciplina territoriali va valutata la compatibilità con gli attuali meccanismi elettorali disciplinati (per molte professioni, tra le quali quella di ingegnere) dal dpr 169/2005 (in particolare si fa riferimento art. 3 comma 11, che stabilisce che le schede elettorali siano composte da un numero di righe uguali al numero dei consiglieri dal eleggere; allo stato attuale dunque il numero dei consiglieri eletti sarebbe insufficiente a coprire anche la funzione disciplinare).

Infine, c'è da evidenziare le legittime doglianze degli Ordini e Collegi, in particolare dell'area tecnica ed aderenti al PAT, che, in risposta ad una richiesta, peraltro sollecitata dalle stesse categorie professionali, del Ministro della Giustizia avv. Severino di partecipare a tavoli tecnici per contribuire alla redazione del DPR, si sono preoccupati, lavorando con impegno e serietà, a redigere ed inviare un testo unitario praticamente condiviso da 11 professioni, che senza alcun rispetto o motivazione è stato assolutamente non esaminato, senza che vi sia stato alcun momento di confronto o quantomeno di informazione.
Questo comportamento è da stigmatizzare.