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Rigenerare dopo il decreto “sblocca Italia”. Cosa è cambiato?

i cambiamenti del decreto “sblocca Italia” nella rigenerazione degli eifici

Ecco cosa cambia per modifiche del volume e distanze, permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, mutamenti di destinazione d’uso, frazionamenti e accorpamenti, ristrutturazione edilizia e riduzione del contributo di costruzione, ecc

Gli obiettivi 

Perché i processi di crescita siano sostenibili, le trasformazioni urbanistiche devono essere riportate nella città esistente, evitando ulteriore consumo di suolo agricolo. Questi obiettivi, particolarmente condivisibili e dichiarati del decreto “sblocca Italia” , sono dal legislatore perseguiti attraverso una serie di misure di “semplificazione” delle procedure nel tentativo di coniugarli ad una ripresa dell’attività edilizia.
Se consideriamo che in Italia il 45% del patrimonio edilizio è stato realizzato tra il 1919 e il 1971 (2) si coglie immediatamente il contributo che la rigenerazione può offrire per contenere la crisi del settore delle costruzioni.
Le modifiche introdotte nel Dpr 380/2001 vanno veramente in questa direzione? Si stanno dimostrando capaci di promuovere un nuovo modo di operare per costruire una città sempre meno energivora, più sicura, più coesa e con livelli di qualità più elevati delle dotazioni territoriali e degli spazi pubblici?
Rigenerazione è la traduzione del termine inglese retrofit che “consiste nell'aggiungere nuove tecnologie o funzionalità ad un sistema vecchio, prolungandone così la vita utile (3).

Gli interventi di rigenerazione possono presentarsi a scale diverse:

  • da quella dell’edificio (rigenerazione diffusa negli ambiti consolidati) con la sostituzione o ristrutturazione edilizia finalizzata ad una maggiore efficienza energetica dei fabbricati, in genere associata al miglioramento/adeguamento sismico;
  • a quella di parti di città (rigenerazione dei tessuti) nei quali i precedenti interventi sugli edifici sono associati alla qualificazione degli spazi pubblici, all’incremento delle dotazioni territoriali e quindi al ridisegno parziale o totale di tessuti urbani.
Ma una nuova complessità emerge nella rigenerazione perché, a differenza degli interventi di riqualificazione che negli anni passati hanno interessato aree produttive (militari, ecc.) dismesse o contenitori storici da rifunzionalizzare, gli interventi di rigenerazione (quando non associati ad interventi di riqualificazione o rifunzionalizzazione) riguardano edifici e/o aree urbane con usi generalmente in essere e caratterizzati da un considerevole frazionamento della proprietà.
Ciò comporta rivedere i processi per garantirne la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria oltre che la sostenibilità complessiva (anche sociale) degli interventi di rigenerazione. Ciò dovrebbe portare a definire nei piani urbanistici gli obiettivi ai quali gli interventi di rigenerazione devono essere ricondotti per ricomporli in un disegno unitario e complessivo di trasformazione della città.
Nelle pagine successive cercheremo di verificare se e come le principali modifiche apportate dal decreto “sblocca Italia” favoriscono interventi di rigenerazione e quali possono essere le possibili ricadute sulla città.


(1) Dl 133/2014, convertito con la legge 164/2014.
(2) Istat, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.
(3)  http://it.wikipedia.org/wiki/Retrofit.

ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO INTEGRALE LA TRATTAZIONE SU CIO' CHE CAMBIA PER

  • modifiche del volume e distanze,
  • permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,
  • mutamenti di destinazione d’uso,
  • frazionamenti e accorpamenti,
  • ristrutturazione edilizia e riduzione del contributo di costruzione

MA ANCHE PER

  • il permesso di costruire convenzionato
  • il contributo straordinario di urbanizzazione
  • gli interventi di conservazione
  • Il regolamento unico edilizio.