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Ristrutturazioni demo-ricostruzione con diversa sagoma e volume in zone vincolate: nuovi chiarimenti del CSLLPP

Consiglio superiore dei Lavori Pubblici: per gli immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è consentito intervenire anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente

Segnaliamo e alleghiamo il nuovo parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (Circolare del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 11 agosto 2021 numero 7944, fornito al Comune di Bassano del Grappa* che, assieme ad altri comuni limitrofi, ha 'chiesto lumi' sulla ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.

* I pareri sono tratti (scaricabili liberamente in formato aperto) dal sito ItaliaIus.it, fonte della notizia.

 

Demo-ricostruzione nei siti vincolati: il dubbio interpretativo

Nello specifico, in virtù della recente modifica normativa introdotta con legge 120/2020 (conversione del primo DL Semplificazioni, 76/2020 - art.10) all’art. 3, lettera d) del dpr 380/2001, si chiede di meglio specificare le casistiche di applicazione del passaggio (ristrutturazione mediante demo-ricostruzione) per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004).

Le modifiche in questione prevedono ”…un maggior rigore della previsione relativa agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004: mentre in precedenza la demolizione e ricostruzione di detti immobili
poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo ove ne fosse rispettata la sagoma originaria, oggi si richiede il mantenimento di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e si precisa che non devono essere previsti incrementi di volumetria…”.

Le amministrazioni partecipanti hanno convenuto e condiviso il contenuto della presente richiesta di chiarimenti/precisazioni, anche in relazione, nello specifico, alla comunicazione formale trasmessa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale ad un privato cittadino, in data 08.07.2021, loro prot. Registro ufficiale U. 0006865, nella quale viene esposto che “…per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente…”, naturalmente previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti comunali.

Poiché tale chiarimento sembrerebbe discostarsi rispetto a quanto contenuto nella lettera d) dell’art. 3 del dpr 380/2001 e a quanto riportato nella Circolare interpretativa del 02.12.2020, si chiede un chiarimento formale per la conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente precisando altresì quali siano allora, ai sensi del succitato art. 3 lettera d) come novellato dalla L. 120/2020, gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (sempre con riferimento alla Parte III, atteso che per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro) per i quali, la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni.

 

Ristrutturazioni demo-ricostruzione con diversa sagoma e volume in zone vincolate: nuovi chiarimenti del CSLLPP

 

Beni culturali e beni paesaggistici hanno caratteristiche diverse

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, testo normativo cui fa riferimento l’interpretazione in esame, è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni: da un lato i beni culturali, cui è dedicata la Parte II del Codice e, dall’altro, i beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la Parte III del Codice.

Si tratta - precisa il Consiglio superiore - di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia: i primi si sostanziano in beni mobili e immobili, i secondi in beni immobili ed aree.

In definitiva, siamo di fronte a due situazioni distinte:

  • non è possibile riferire un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni immobili tutelati ai sensi della Parte II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio (i c. d. beni culturali), visto che la tutela include anche la consistenza materiale del bene e che, comunque, qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio;
  • per quanto attiene, invece, i beni paesaggistici, che si sostanziano in immobili ed in aree indicati all’art. 136 del Codice, in questo caso la competenza autorizzatoria nei confronti degli interventi su tali beni ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio. In tal senso, si ritiene che dovrebbero essere esclusi dall’applicazione estensiva del citato art. 3, comma 1, lett. d), del dpr 380/2001, i beni elencati all’art. 136 e quelli ricompresi nei Piani paesaggistici di cui all’art. 143. Un’interpretazione più restrittiva porterebbe ad escludere l’applicazione estensiva dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001.

 

Immobili sotto vincolo paesistico: ok alla demo-ricostruzione del DL Semplificazioni

In definitiva, il CSLLPP ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) - sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco - sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

Per quel che riguarda i Beni Culturali, il CSLP chiama invece 'in causa' il MIBACT, precisando che "la materia de qua non può, tuttavia, prescindere da un coinvolgimento del Ministero della cultura, dicastero con competenza esclusiva sulla tutela dei beni culturali e concorrente con le Regioni sui beni paesaggistici".

* I pareri sono tratti (scaricabili liberamente in formato aperto) dal sito ItaliaIus.it, fonte della notizia.

 

 

Nota successiva, a cura di Ermete Dal Prato

In data 19 agosto scorso abbiamo dato notizia della recente circolare del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 11 agosto 2021 numero 7944 con la quale viene dato un interpretazione estensiva del dettato dell'articolo 3 lettera d del DPR 380/01 così come modificato con legge n. 120 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni) in merito alla “ristrutturazione edilizia”.

La circolare citata ha suscitato un dibattito tra gli operatori avendo dato un'interpretazione estensiva che al momento non appare completamente aderente del dettato normativo né condivisa da altri organi ministeriali.

 

La comunicazione era dovuta per dare completezza di informazione e consentire di partecipare agli approfondimenti che certamente seguiranno sul tema.

 


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