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Sanatoria sismica e ordine di demolizione penale

Secondo la Cassazione penale, pur a fronte di un "reato sismico", nell'ordinamento giuridico non si rintraccia alcun automatismo tra condanna ed ordine di abbattimento dell’immobile. E' quindi possibile accertare ex post la conformità delle opere, prevedendo interventi successivi finalizzati a ricondurre l'immobile ad una conformità antisismica postuma. L'autore esamina la questione sottolineando l'urgenza di un allineamento tra giurisprudenza e novità del DL Salva Casa, che ha modificato ulteriormente le regole della sanatoria sismica.

Il riordino del sistema delle sanatorie avrebbe dovuto trovare inappuntabile certezza nel riordino del Salva-Casa, ma pare proprio che così non sia perché il Legislatore non ha sufficientemente raccordato le norme urbanistiche con quelle edilizie e, in particolare, con quelle in materia di sicurezza e tecnologico impiantistica che sono chiamate in causa dalla nuova formulazione degli articoli 36, 36-bis e 34 come dimostra lo scritto in cui l’Autrice mette in luce un disallineamento tra la nuova norma (oggi vigente) e le decisioni della Giurisprudenza.

*Presentazione di Ermete Dalprato


L'autorizzazione sismica deve precedere l'esecuzione dei lavori

Sulla sostanziale previsione di una sanatoria sismica all'interno del DPR 380/01 si è trattato in un precedente articolo su questa rivista "Autorizzazione sismica in sanatoria: tutti i segreti" che merita oggi una rilettura sia alla luce delle novità introdotte dal Decreto Salva casa (DL 69/2024 convertito con modifiche dalla L. 105/2024), sia considerate anche le riflessioni della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, il Decreto Salva casa lascia immutata la formulazione dell’art 36 DPR 380/01 in ordine alla sanatoria postuma degli abusi meramente formali, che richiedono quale condizione la doppia conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia a quella sussistente al momento di presentazione della domanda.

Viene tuttavia modificato l’ambito oggettivo di applicabilità dell’art 36 DPR 380/01 oggi limitato agli interventi di nuova costruzione in assenza o totale difformità dal titolo (si veda la definizione data all’art 31 co 1 DPR 380/01), ovvero agli interventi previsti dall’art 23 co 1 DPR 380/01 anche in questo caso realizzati in assenza o totale difformità dal titolo.

In punto di doppia conformità il costante orientamento della giurisprudenza ( ex multis Cass. n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058; sez 16084/2025) ritiene che ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, il rispetto del requisito della c.d. doppia conformità delle opere precitato, è escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.

Secondo quanto previsto dagli artt. 93 e ss D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’autorizzazione sismica od il deposito del progetto devono precedere l'esecuzione dei lavori, e secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, non è rintracciabile una procedura ex post disciplinata dalla legge, né sarebbe adattabile quella prevista per il rilascio dell'autorizzazione sismica "ordinaria" sebbene nella prassi applicativa venga poi adottata tale procedura anche per le verifiche postume.

 

Reati sismici: per la Cassazione non c'è collegamento tra condanna e ordine di demolizione

Tuttavia, pur a fronte di una condanna per il “reato sismico”, secondo una recente pronuncia della Cassazione penale (sez IV n. 11169 del 20 marzo 2025), nell’ordinamento giuridico non si rintraccia alcun automatismo tra condanna ed ordine di abbattimento dell’immobile.

Invero, l'art. 98 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dedica espressamente una disciplina speciale del procedimento penale per i reati in materia di disciplina edilizia antisismica, prevedendo che in caso di condanna il giudice ordini "la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero” impartisca “le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine."

Tale norma prevede pertanto un’alternativa all’ordine di demolizione attuabile qualora venga accertata ex post la conformità delle opere oggetto di contestazione ai parametri imposti dalla normativa antisismica anche prevedendo interventi successivi finalizzati a ricondurre l'immobile ad una conformità antisismica postuma.

 

Gli interventi funzionali ad ottenere la conformità antisismica

La pronuncia richiamata pone poi la valutazione tecnica sulla conformità antisismica o sugli interventi funzionali a conseguirla, quale antecedente logico all’ordine di demolizione che considera quale l'extrema ratio legittima solo qualora si sia valutata prioritariamente e negativamente la possibilità di mantenere l'immobile in sicurezza antisismica.

 

Demolizione solo per le violazioni sostanziali

Sempre secondo la Cassazione, il giudice ha poi il potere-dovere di ordinare la demolizione dell'opera, eretta in violazione della disciplina delle costruzioni in zona sismica, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per l'inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali. (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, dep. 2014, De Cesare, Rv. 258899-01; Sez.3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237843-01; Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006, Rigano, Rv. 235411 -01; vedi anche Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di Palma, Rv. 275966 – 01).

 

Sanatoria sismica e Salva Casa: c'è un disallineamento tra giurisprudenza e nuove norme?

I principi richiamati rimangono immutati per quanto riguarda la fattispecie prevista dall’art 36 DPR 380/01 anche alla luce del Decreto salva casa e della neo introdotta possibilità di pratiche sismiche in sanatoria di cui agli artt 34 bis co 3 bis e 36 bis co 3bis DPR 380/01 (Cass pen sez III, n 16084/2025).

Tuttavia si pone nuovamente il tema di una coerenza sostanziale del sistema giuridico che deve presupporre il raccordo di procedimenti in linea teorica paralleli ed indipendenti.

Non si vede infatti la ragione per cui si dovrebbe considerare assente la doppia conformità richiesta quale presupposto per il buon esito di un’istanza di accertamento di conformità edilizia (art 36 DPR 380/01), nel caso in cui l’opera sia stata edificata in assenza di autorizzazione sismica ma la stessa possa essere conservata sia in seguito al provvedimento del giudice di cui si diceva poco sopra, in cui si valuti la possibilità di non emettere un ordine di demolizione (art 45 DPR 380/01) in quanto conformabile o risultato di un mero abuso formale.

Se la logica sottesa al disposto di cui all’art 36 DPR 380/01 è quella di consentire la sanatoria degli abusi meramente formali, che di fatto non hanno pregiudicato il corretto utilizzo del territorio, la coerenza sopra auspicata dovrebbe imporre di dare rilievo unicamente alla normativa urbanistica (vigente al momento di costruzione dell’opera e della presentazione della domanda), ed alla normativa tecnica incidente sull’edilizia (impianti, barriere architettoniche ect) vigente al momento di realizzazione dell’opera stessa.

Al fine di evitare che quello che può essere conservato in esito ad una condanna penale sia poi oggetto di un ordine di demolizione (art 31 DPR 380/01) in quanto unico provvedimento consentito per colpire l’illecito normativo, andrebbe considerata tutta la normativa tecnica incidente sull’edilizia, rispetto a cui potranno avere rilievo previsioni successive al momento di realizzazione dell’opera, solo qualora sia la stessa disposizione legislativa a prevedere interventi di adeguamento per gli edifici esistenti.

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