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SCIA edilizia: quali soggetti terzi sono interessati a sollecitare le verifiche?

Tar Calabria: ecco in quali casi il soggetto terzo va considerato interessato a sollecitare le verifiche di titoli edilizi

Non può essere considerato "interessato" a sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione nei confronti di una Scia edilizia, rilasciata ad una ditta titolare di un distributore di carburanti, e, in caso di inerzia, ad esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a., ai sensi dell'art.19, comma 6 ter, legge 241/1990, il terzo - titolare di altro distributore di carburanti situato a circa 1,5 km di distanza da quello della ditta controinteressata - allorquando l'eventuale accoglimento dell'azione non possa soddisfare l'interesse commerciale che muove e legittima l'intervento dello stesso.

Così si è espresso il Tar Catanzaro nella sentenza 630/2018 del 12 marzo (e disponibile nel file allegato), in merito alla questione della legittimazione e dell'interesse in capo alla società ricorrente, appunto titolare di un distributore di carburanti situato a circa 1,5 km di distanza da quello della ditta controinteressata, a sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione nei confronti di una Scia edilizia presentata da quest'ultima e, in caso di inerzia, ad esperire l'azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 6 ter, legge 241/1990, e ciò a fronte della mancata impugnazione del titolo commerciale su cui peraltro l'amministrazione non ha inteso esercitare il discrezionale ed autonomo potere di autotutela.

Nel caso di specie, la ricorrente agisce nella dichiarata finalità di "contestare la sussistenza dei presupposti dell'attività segnalata quale terzo ai sensi del comma 6-ter dell'art.19 della legge 241/1990, sollecitando le verifiche spettanti al comune a fronte di segnalazione di un'attività privata per esso lesiva e, attesa l’inerzia, proponendo l’azione ex art.31 del cod. proc. amm." Successivamente alla presentazione del ricorso in appello, viene specificato che la stessa abbia rilevato una serie di vizi ulteriori a quelli denunciati con il precedente giudizio e con quello incardinato presso il Consiglio di Stato

Ma l’unica nuova S.C.I.A. (edilizia) di cui al presente ricorso - non oggetto di censure nel precedente giudizio di cui sopra - è costituita dalla S.C.I.A. n.229 del 7 novembre 2016, con cui la ditta ha apportato una variante al permesso di costruire originario nei termini ivi descritti. Per le medesime ragioni già esplicitate dal TAR Catanzaro, sez. II, con la sentenza n.1577/2016, sub iudice e non sospesa con appello cautelare, la mancata impugnazione del titolo commerciale induce il TAR a ritenere la carenza di interesse (e di legittimazione) in capo alla ditta ricorrente anche a chiedere, con la presente azione, che venga accertato e dichiarato che il Comune di Acri, con il suo silenzio a seguito delle diffide della stessa, è venuto meno agli obblighi su questo incombenti.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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