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SERRE FOTOVOLTAICHE, INCENTIVI: nessuna maggiorazione se i PANNELLI non sono elemento costitutivo

SERRE FOTOVOLTAICHE, INVENTIVI: nessuna maggiorazione se i PANNELLI non sono elemento costitutivo

A ribadirlo la Sentenza n. 1108 del Consiglio di Stato depositata lo scorso 5 marzo 2015.  Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso di un operatore cui era stata negata da parte del GSE la tariffa più favorevole prevista per le “serre fotovoltaiche” dal Quarto Conto Energia, in quanto tale beneficio spetta soltanto a condizione che i moduli costituiscano l’elemento costruttivo delle superfici del manufatto. 

IL FATTO
La vicenda nasce dal ricorso notificato il 4 ottobre 2012, nel quale la società appellante impugnava l’atto con il quale il GSE le aveva comunicato l’ammissione alla tariffa incentivante per impianto fotovoltaico, ma nella inferiore misura di 0,181 €/Kwh invece che di 0,197 €/Kwh; la ragione della ammissione alla tariffa inferiore veniva motivata in quanto non era stata riconosciuta la maggiorazione prevista per le serre, di cui al D.M. 5 maggio 2011 art. 14 comma secondo, laddove i moduli fotovoltaici costituiscano elementi costruttivi delle serre stesse.
Il Gestore GSE riteneva che la funzione di copertura era nella specie svolta dalle lamiere grecate sulle quali erano collocati i pannelli.
Secondo la ricorrente numerosi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare per la società ricorrente i moduli fotovoltaici dovevano considerarsi elementi costruttivi della struttura in quanto la loro eventuale eliminazione avrebbe compromesso la funzione del manufatto, svolgendo essi la funzione di copertura; sarebbe venuto inoltre a mancare l’apporto di calore e dunque si sarebbe verificata una compromissione della funzionalità della serra; non è detto che i pannelli debbano costituire l’unico elemento costruttivo.
Il giudice del TAR del LAZIO respingeva il ricorso ritenendolo infondato in quanto i pannelli fotovoltaici fossero effettivamente collocati al disopra di una lamiera grecata che costituiva quindi la vera copertura della serra, assumendo anzi la parte ricorrente che detta copertura si era resa necessaria per evitare che detriti potessero cadere sulle colture sottostanti, nell’evidente presupposto che i pannelli non avrebbero assicurato questa completa copertura.

Avverso tale sentenza, ritenuta errata ed ingiusta, la società ricorreva in appello portando le stesse motivazioni, sostenendo che i moduli fotovoltaici svolgono la funzione di copertura in quanto assicurano la tenuta statica e strutturale della serra in presenza di sovraccarichi e pressioni esercitati sulla struttura dagli agenti atmosferici (neve, vento ed acqua), tanto che la loro eventuale eliminazione, pregiudicando la stessa tenuta statica del manufatto, comprometterebbe la stessa funzione costruttiva; i moduli costituirebbero la unica e vera copertura della serra, mentre la lamiera grecata è accessoria in quanto la sua eliminazione non sarebbe determinante per la funzionalità del manufatto, essendo tale lamiera stata installata in via precauzionale per costituire una seconda barriera di protezione del terreno sottostante dagli agenti atmosferici e per creare un effetto di totale deumidificazione dell’ambiente interno al fine di ottimizzare l’attività di coltivazione; la sentenza appellata non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte appellante.

ESITO DELLA SENTENZA
All’appellante è stato negato il riconoscimento della maggiorazione tariffaria spettante a impianti installati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline (nella specie, la categoria serre) in quanto tale beneficio spetta soltanto a condizione che i moduli costituiscano l’elemento costruttivo delle superfici del manufatto (come veniva comunicato) mentre nella specie, secondo il Gestore, per gli impianti aventi caratteristica di serra fotovoltaica, ad ammissione della stessa società, “la copertura della serra è composta da moduli fotovoltaici…e da una lamiera grecata per la tenuta dell’acqua e dei detriti”.
Nel provvedimento finale, all’esito della istruttoria e della valutazione delle osservazioni della parte privata, veniva confermata l’ammissione solo alla tariffa nella misura minore, essendo emerso che i moduli non costituiscono elemento costruttivo delle superfici del manufatto, in quanto la copertura della serra è stata realizzata con panelli di lamiere grecate smontati dai moduli fotovoltaici, con conseguente riconduzione dell’impianto alla categoria degli “altri impianti fotovoltaici”.
COSA PREVEDE IL QUARTO CONTO ENERGIA
Se si analizza l’art. 14 c.2 del D.M. 5 maggio 2011, questo prevede che “gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto ad una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici”.
Quindi per ottenere la tariffa maggiorata rispetto ad “altri impianti fotovoltaici” è necessario che, per le serre le pergole, le tettoie ecc., i pannelli fotovoltaici “costituiscano” elemento costruttivo.
L’art. 20, comma 5 del D.M. 6 agosto 2010 (richiamato sul punto dall’art. 14 comma 2 su menzionato) prevede, al fine della qualificazione dell’impianto, specifiche modalità di copertura che debbono essere integralmente rispettate per poter beneficiare della maggiorazione di incentivo proposta e prevede che sia serra fotovoltaica quella nella quale “i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile”.
Nelle Regole applicative del D.M. (Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 e adottate dal GSE, pagine 29 e 30, paragrafi 4.4.1.2 e 4.4.1.3) si cerca di dare una interpretazione alla suddetta disposizione al fine di comprendere quando i moduli costituiscano “elemento costruttivo” del manufatto, e si afferma che ciò avviene quando “l’eventuale eliminazione dei pannelli compromette la funzione del manufatto”.

Tale disposizione naturalmente non può essere intesa nel senso preteso dalla appellante e cioè che la eventuale eliminazione comprometterebbe la funzione propria del manufatto-serra (cioè di consentire la coltivazione), in quanto è evidente che ciò che si pretende (in più) dai moduli che siano anche elementi costruttivi è che essi abbiano funzione strutturale o costruttiva del manufatto (per esempio che abbiano anche funzione di copertura superiore o di parete).

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