Sicurezza antincendio e aggiornamenti professionali: scadenza 29 giugno 2022! Come si calcolano i quinquenni?
Il CNI fornisce chiarimenti in merito all'aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio e sui criteri di estensione della durata dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (Piattaforma ANPA)
Segnaliamo e alleghiamo la Circ. CNI n. 836/XIX Sess./2022 dello scorso 1° febbraio, che fa il punto sulle 'scadenze' in materia di sicurezza antincendio che interessano i professionisti tecnici, in considerazione delle proroghe apportate anche dall'emergenza sanitaria in corso.
Quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio: scadenza 29 giugno 2022
Il CNI ricorda che con il DL 221/2021, la nuova scadenza dello stato di emergenza è stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ne deriva che i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza - ad oggi il 31 marzo 2022 - mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza - ad oggi il 29 giugno 2022.
Modalità di calcolo dei quinquienni: ecco come si fa
In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, a parziale rettifica di quanto indicato nella circ. CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021, sentito (a seguito di specifica nota inviata dalla Rete delle Professioni Tecniche), anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è espresso con nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021 (allegata), il CNI precisa invece che:
- a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
- b) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;
- c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno.
LA CIRCOLARE DEL CNI DEL 1° FEBBRAIO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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