Sismabonus attività produttive: nuovi chiarimenti sulla detrazione
Sismabonus: il MIT aggiorna le FAQ sulle possibilità di ottenere la detrazione del sismabonus per le attività produttive e gli immobili privati
Con una serie di FAQ aggiornate al 21 luglio, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul cd. sismabonus attività prduttive e immobili privati, cioè il riconoscimento della detrazione per lavori di miglioramento sismico anche per l'immobile dove viene esercitata l'attività produttiva.
Ecco alcune delle indicazioni principali:
- le agevolazioni riguardano gli interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2017: per quelli eseguiti precedentemente, la detrazione è possibile solo se l'immobile costituisce l'abitazione principale e si trova nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità) o 2 (alta pericolosità);
- la detrazione si perde, ad esempio, quando l'immobile è ceduto e nel contratto non è previsto espressamente che il venditore mantenga il diritto alla detrazione per le rate residue;
- l'efficacia degli interventi è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza;
- si detraggono le spese per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica e la classificazione e la verifica sismica degli immobili;
- la detrazione di base è del 50% delle spese sostenute, ma aumenta (fino all'80%) se dopo i lavori si riduce il rischio sismico di una (70%) o due classi. (80%) Di base, la detrazione è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui sono stati pagati gli interventi e, nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno.
Sismabonus
Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Sismabonus.