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SOPPRESSA l'AUTORITA' di VIGILANZA sui contratti pubblici (AVCP)

CONSIGLIO dei MINISTRI: SOPPRESSA l'AUTORITA' di VIGILANZA sui contratti pubblici

Con l'art. 15 della bozza di decreto-legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione e sull'Anticorruzione, il Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014 ha approvato la soppressione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'articolo 15 della bozza è titolato infatti Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Nell'articolo in questione si legge che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) viene nominato Commissario straordinario dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con potere di nomina di un vice-commissario, il cui compenso, a carico del bilancio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro il 31 dicembre 2014, il Commissario straordinario dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano per la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che contemplerà:
  a) l'attribuzione delle funzioni di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle inerenti alle banche dati sui contratti pubblici, nonché dei poteri sanzionatori ali'Autorità nazionale anticorruzione;
  b) il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui alla precedente lettera a), all'Autorità nazionale anticorruzione;
  c) l'attribuzione delle funzioni relative all'attività consultiva e di pre-contenzioso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  d) riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti, a decorrere dall'1 luglio 2014;
  e) riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
 

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