Sopraelevazione abusiva: occhio a non confondere l'accertamento di conformità con la domanda di condono edilizio
Consiglio di Stato: la differente natura dei due istituti (istanza di sanatoria e domanda di condono edilizio) esplica un differente effetto sugli atti sanzionatori, aventi ad oggetto il medesimo intervento edilizio
Aldilà del fatto che si tratti, ancora una volta, di una sopraelevazione, ciò che è da evidenziare all'interno della sentenza 3536/2022 del Consiglio di Stato è l'eterna confusione che si continua a fare tra condono edilizio e sanatoria edilizia, due istituti molto diversi in quanto il primo 'figlio' di una delle 3 leggi sul condono sin qui emanate e la seconda normata dall'articolo 36 del Testo Unico edilizia.
Il caso
Un privato impugna - prima di fronte al Tar e poi a Palazzo Spada - l'ordinanza comunale inerente la demolizione e la riduzione in pristino dell’opera abusiva riscontrata, consistente in una “sopraelevazione composta da mattoni di IPC, con copertura in lamiere coibentate sorretta da intelaiatura in ferro occupante una superficie di circa mq 40”.
In data 18/11/2004, l’appellante ha presentato domanda di condono ai sensi della legge 269/2003, provvedendo al pagamento delle oblazioni e degli oneri dovuti. A seguito di tale circostanza l’appellante ha eccepito avanti il TAR “l’illegittimità sopravvenuta dell’ordinanza di demolizione impugnata attesa la presentazione dell’istanza di condono”. Il TAR ha però respinto il ricorso, rilevando che non era possibile condonare le opere ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della legge 269/2003, in quanto eseguite in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico.
Con il primo motivo di appello avverso tale pronuncia, si deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere che la presentazione dell’istanza di condono ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) della legge 269/2003 non sia di per sé sufficiente per l’accoglimento del ricorso.
Secondo l’appellante, il TAR non avrebbe potuto né dovuto apprezzare e valutare in via diretta il profilo della sanabilità delle opere edilizie in pendenza dell’istanza di sanatoria, obliterando la sospensione automatica dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali prevista dall’ art. 38 della L. 47/85, secondo cui la presentazione della domanda di condono, accompagnata dal versamento delle somme dovute a titolo di oblazione “...sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.
Sanatoria e condono: due lati non della stessa medaglia
Alessandro Albesano evidenzia le maggiori differenze intercorrenti tra la sanatoria edilizia ed il condono edilizio, mirando a delineare, dal punto di vista normativo/giurisprudenziale, un quadro semplice e sintetico che consenta di comprendere le chiare peculiarità dei due istituti. Leggi tutto!
Presentazione di istanza di condono e differenze con la sanatoria
Prima di tutto, il Consiglio di Stato osserva che “la presentazione di un’istanza di condono edilizio successivamente all’emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale, quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali, e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l’impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall’istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato all’eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria” (cfr. Cons. St., 3124/2021; Cons. St., 6162/2019, Cons. St., 340/2020).
La difesa del Comune svolta a questo riguardo e la giurisprudenza a tal fine richiamata non risultano pertinenti, riferendosi al diverso istituto della sanatoria ex art. 36 DPR 380/01.
Ma la natura dei due istituti è diversa: l'istanza di sanatoria, ovvero la richiesta dell’accertamento della così detta doppia conformità ex art. 36 DPR 380/01, e la domanda di condono edilizio di cui alle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003, che, nella prospettazione del Comune appaiono assimilate, esplicano un differente effetto sugli atti sanzionatori, aventi ad oggetto il medesimo intervento edilizio.
Solo per le domande di condono sono infatti applicabili le disposizioni di cui agli artt. 38 e 44 della L. 47/85 – richiamati anche dalle successive leggi sul condono – che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori.
La giurisprudenza ha chiarito che “dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non possono trarsi le medesime conseguenze della domanda di condono poiché…i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l’altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale). Per tali osservazioni alla fattispecie dell’accertamento di conformità non può applicarsi la sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista per i condoni a partire dall’art. 44 della legge n. 47 del 1985, come richiamato dalle successive disposizioni di cui all’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003” (Cons. St., 466/2015).
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