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Stati di emergenza: nuove disposizioni sulla Protezione Civile

Novità sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento definiti dalle ordinanze di P.C., sulla definizione delle risorse necessarie

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013

Novità sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento definiti dalle ordinanze di protezione civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze: questi sono alcuni dei cambiamenti introdotti dal decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

Il decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013, passerà ora al vaglio del Parlamento per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Il decreto legge prevede all’art. 10 disposizioni che riguardano la protezione civile. In particolare, modifica nella legge n. 225/1992 alcuni commi dell’art. 5, che riguarda lo stato di emergenza e il potere di ordinanza; introduce al decreto legislativo n. 33/2013, che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, un nuovo comma all’art. 42, che riguarda gli obblighi di pubblicazione sugli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente; infine, abroga il comma 8 dell’art.1 del decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 27 gennaio 2006, “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”.

Rispetto alle modifiche all’art. 5 della legge n. 225/1992, elenchiamo le principali novità:

- Durata dello stato di emergenza. Cambia la durata dello stato di emergenza che ora può estendersi fino a 180 giorni, invece dei precedenti 90, ed essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni, invece di 60. La modifica è introdotta nel comma 1-bis dell’art. 5 che sostituisce interamente il precedente comma 1-bis.

- Amministrazione competente in ordinario. L’amministrazione competente in ordinario non è più individuata nella delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza - com’era previsto dal precedente comma 1 dell’art. 5 -, ma è direttamente individuata nell’ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in ordinario, emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza. L’emanazione di quest’ordinanza era già prevista dal comma 4-ter dell’art. 5.

- Ambiti delle ordinanze. Nel comma 2 dell’art. 5 sono elencate le attività che possono essere disposte tramite ordinanze, entro i limiti delle risorse disponibili, che sono:
a) organizzare e effettuare i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;
c) realizzare interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, dando priorità a quelli finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;
d) fare una ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da realizzare sulla base di procedure definite con la stessa o un’altra ordinanza;
e) avviare l'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti definite dalla lettera d), secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata.
Rispetto quindi a quanto previsto dalla legge n. 100/2012, il decreto legge n. 93/2013 introduce la possibilità che con le ordinanze di protezione civile si dispongano gli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e si avviino le prime misure per il ripristino di strutture e infrastrutture e per il risarcimento dei danni.

- Risorse indicate nella delibera dello stato di emergenza. La delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza individua le risorse finanziarie da destinare agli interventi per l’emergenza nell’attesa della ricognizione dei fabbisogni effettivi ed indispensabili che farà il Commissario delegato. La delibera autorizza la spesa nell'ambito dello specifico stanziamento del “Fondo per le emergenze nazionali” e individua, in particolare, la quota di risorse destinate alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (attività previste dalla lettera a del comma 2, art. 5). Se il Capo Dipartimento della Protezione Civile verifica che le risorse destinate alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione risultano o stanno per risultare insufficienti rispetto agli interventi da realizzare, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, perché siano presi provvedimenti per integrare le risorse. Queste novità sono inserite nel comma 1 dell’art. 5 che sostituisce interamente il precedente comma 1.

- Fondo per le emergenze nazionali. Il Fondo da cui vengono attinte le risorse per fronteggiare le emergenze è definito “Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione civile”, e sostituisce il “Fondo Nazionale”, previsto dal precedente comma 5-quinquies. Per il finanziamento delle prime esigenze di questo Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2013.
Il dl n. 93/2013 introduce anche un nuovo comma all'articolo 42 del decreto legislativo n. 33/2013 che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Con l’introduzione del comma 1-bis i Commissari delegati svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e di responsabili per la trasparenza. Queste figure sono previste rispettivamente dall’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 e dall'articolo 43 dello stesso decreto legislativo n. 33/2013.
Infine il dl n. 93/2013 abroga il comma 8 dell’art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 che prevedeva presso il Dipartimento della Protezione Civile la costituzione di un nucleo composto da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato per svolgere attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali.

FONTE: PROTEZIONE CIVILE - www.protezionecivile.gov.it