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Superbonus 110% e irregolarità urbanistiche: l'abuso non è tollerato, la discordanza a volte sì

MEF: è ammessa una limitata tolleranza del 2% superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali

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Gli abusi edilizi non sanati non possono mai e poi mai beneficiare del Superbonus 110%.

Questo, ancorché lapalissiano, viene messo nero su bianco anche nelle ultimissime FAQ a cura del sottosegretario al MEF Villarosa, ma è molto interessante analizzare i chiarimenti inerenti le irregolarità urbanistiche e il Superbonus, dai quali si evince che:

  • gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal Superbonus. Non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica;
  • una minima discordanza tra progetto e costruito NON fa decadere dal Superbonus, ma solo se è entro il 2% come indicato dall'art.34-bis del dpr 380/2001, introdotto dal DL Semplificazioni, il quale prevede che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo. È quindi ammessa una limitata tolleranza superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali;
  • il certificato di conformità urbanistica consente di verificare se l’immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. Si tratta di quel documento che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. Grazie ad esso sarà possibile stabilire se l’immobile è in regola oppure no e, in quest’ultimo caso, l’entità dell’abuso;
  • in virtù della modifica apportata all'art.9-bis del dpr 380/2001 sempre ad opera del DL Semplificazioni, per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

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