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Superbonus 110%, pronti Decreto Prezzi e Decreto Asseverazioni! Le anticipazioni del ministro Patuanelli

Patuanelli: nell’ultima versione del Decreto Requisiti tecnici si è valutato di inserire espressamente l’applicazione dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno), ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili

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Attenzione, perché ci siamo: i decreti attuativi per far partire il Superbonus 110% del DL Rilancio sono pronti.

Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, intervenuto in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in riferimento appunto alle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento energetico degli edifici, previste nel DL 34/2020.

Il Decreto Prezzi (Requisiti tecnici)

Il primo è il decreto sui "requisiti tecnici" (cd. Decreto Prezzi) che esiste ma deve essere "modificato" rispetto alle novità introdotte, ha spiegato il ministro. Su questo il MISE è pronto alla firma "che avverrà nelle prossime ore", fermo restando che serve il concerto di altri ministeri e la registrazione.

Il Decreto Requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.14 del DL. 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, prevede infatti il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Quanto al contenuto, il provvedimento definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di ecobonus, Bonus facciate e superbonus 110%, i massimali di costo specifici per singola tipologia d'intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.

"E’ chiaro che nel momento in cui la detrazione è al 100%, uno degli elementi critici può essere quello dell’aumento dei costi di realizzazione delle opere - ha detto Patuanelli -. Io credo che intanto dovremmo avere un po’ di fiducia anche nei tecnici: i progettisti, i direttori dei lavori penso che sapranno fare comunque il loro lavoro come previsto dall’ordinamento, dall’altro anche i cittadini hanno certamente la necessità di verificare e valutare che ciò che viene fatto a casa loro abbia un giusto rapporto tra qualità e prezzo. Dobbiamo però anche trovare degli strumenti di verifica e l’asseverazione che il tecnico dovrà fare di corrispondenza dei prezzi applicati rispetto ad alcuni parametri è ovviamente un elemento di protezione del sistema che vogliamo inserire. Il provvedimento definisce in particolare:

  • i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
  • i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
  • le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
  • in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché ci sono dei prezziari fatti veramente bene in alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi abbiamo deciso di dare diverse opzioni.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

Va sottolineato che nell’ultima versione del Decreto si è valutato di inserire espressamente l’applicazione dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio".

Il Decreto Asseverazioni

Il secondo decreto è quello "asseverazioni" per la definizione del modulo che il Mise firmerà "oggi". Non necessita di alcun concerto.

Si tratta - ha chiarito il Ministro - di un decreto nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa (comma 13 dell’art.119 DL Rilancio), ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

"L’asseverazione - ha evidenziato il Ministro - può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:

  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

"Su questo il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro perché – posto che lo sconto in fattura è elemento di scelta del cliente – il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d’imposta a stato di avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende. Aziende che chiaramente devono pagare le forniture ma se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di maturare il credito d’imposta durante l’esecuzione dei lavori possono ovviamente cedere il credito d’imposta maturato al sistema finanziario e quindi avere la liquidità necessaria per fare l’intervento. L’asseverazione di cui alla lettera b), può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, ed è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma".

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