Superbonus case unifamiliari: il 30% del SAL si dimostra con dichiarazione del Direttore Lavori e prove a corredo
RPT: in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, è sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o fatture etc) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale
Manca davvero poco al 30 settembre 2022, 'dead-line' definitiva per dimostrare il completamento di almeno il 30% del SAL (stato avanzamento lavori) per usufruire del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 per le case unifamiliari (villette, case singole, edifici unifamiliari).
In un recente articolo avevamo dato tutte le specifiche in merito alle anticipazioni sulle indicazioni della Commissione RPT sul 'come' dimostrare il 30% sopracitato, ma adesso sul tema si è espressa definitivamente la Commissione di monitoraggio del CSLLPP (Consiglio superiore dei Lavori Pubblici), cui partecipano diversi componenti del gruppo di lavoro della Rete Professioni Tecniche e rappresentanti di importanti associazioni ed enti istituzionali.
La Commissione ha infatti esaminato le proposte della RPT ed ha definito i criteri cui riferirsi e le relative applicazioni, di fatto approvando il parere della Rete delle Professioni Tecniche nella sua versione definitiva.
30% del SAL entro il 30/9: cosa dice la legge
La possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, della detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, "siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020).
La data è stata, in ultimo, fissata dall'art.14 comma 1 DL 50/2022, il quale ha precisato altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.
L'ambito dei lavori da considerare
Innanzitutto, si è ulteriormente specificato che nell’ambito dei lavori da computare per il raggiungimento del 30%, si possono considerare anche quelli non agevolati da bonus edilizi.
Per “intervento complessivo” quindi si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo e, pertanto, anche alle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni
Tradotto: non solo le spese oggetto di agevolazione Superbonus ma tutte le lavorazioni previste nel titolo edilizio.
La dimostrazione del 30% del SAL
Circa il tema delle modalità di dimostrazione del raggiungimento del limite del 30%, la Commissione, in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, ha convenuto che sia sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o fatture etc) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale.
Inoltre, si è ritenuto opportuno che tale dichiarazione, a tutela delle parti interessate, sia inviata dal Direttore dei lavori al Committente e all’Impresa, affinché siano messi a conoscenza del raggiungimento della percentuale di lavori ottenuta, soprattutto allo scopo della possibilità di godere degli incentivi fiscali e quindi di proseguire i lavori utilizzandoli.
IL PARERE UFFICIALE DELLA RPT, APPROVATO DALLA COMMISSIONE DI MONITORAGGIO DEL CSLLPP, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGBISTRAZIONE AL PORTALE