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Superbonus: chiarimenti sull'utilizzo del credito d'imposta per cessionari e fornitori

L'Agenzia delle Entrate ricorda in che modo, e per il pagamento di quali imposte, un contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus può utilizzarlo in compensazione per il pagamento delle stesse

Un contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus per il pagamento di quali imposte può utilizzarlo in compensazione?

A questa, mai banale domanda, l'Agenzia delle Entrate ha risposto nella "Posta di FiscoOggi" di recente, consentendoci di 'ricordare' le regole del gioco per cessionari e fornitori, cioè per coloro che acquistano un credito e poi vogliono 'scaricarlo' dalla tasse.

Utilizzo dei crediti da Superbonus in compensazione: per quali imposte?

Le Entrate tornano al provvedimento dell’8 agosto 2020 (modificato da svariati provvedimenti successivi), col quale sono state definite, oltre alle regole per esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, anche le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti possono utilizzare il relativo importo.

I cessionari e i fornitori destinatari dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus, o da quelli elencati nel secondo comma dell’articolo 121 del DL 34/2020, possono utilizzare gli stessi crediti esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

In pratica, “per il pagamento delle imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’Inps” (circolare n. 24/2020).

Il modello F24 e le ultime precisazioni

Il Fisco aggiunge che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento e ricorda che, con recente risposta a interpello n.435 del 25 agosto 2022, l'AdE ha precisato che si può “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

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