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Superbonus e altri bonus edilizi: in vigore l'obbligo delle attestazioni SOA nei cantieri con lavori sopra i 516 mila euro

L'obbligo di richiedere la SOA nei cantieri con Superbonus o altri bonus edilizi è scattato dal 1° gennaio 2023, ma fino al prossimo 30 giugno basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione

Dallo scorso 1° gennaio 2023 è in vigore un obbligo molto importante per le imprese edili: in virtù di quanto previsto dalla Legge "Taglia Prezzi" (51/2022, di conversione del DL 21/2022), solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro.

Attestazioni SOA nei cantieri Superbonus: obbligo dal 1° gennaio ma periodo transitorio fino al 30 giugno 2023

La legge prevede, in ogni caso, un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

In pratica:

  • l'obbligo di richiedere la SOA è scattato dal 1° gennaio 2023, ma, fino al prossimo 30 giugno basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione;
  • dal 1° luglio 2023 si partirà definitivamente, cioè le imprese dovranno invece aver ottenuto la certificazione vera e propria per poter lavorare.

Ambito di applicazione

Attenzione: il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i cantieri 'protagonisti' di bonus edilizi, quindi non solo quelli con lavori che portano al Superbonus, ma anche:

  • Ecobonus classico;
  • Sismabonus classico;
  • Bonus Ristrutturazioni;
  • Bonus Facciate;
  • Bonus barriere architettoniche.

Per i bonus sopracitati, il nuovo requisito scatta nel caso si proceda a fruire del bonus tramite sconto in fattura o cessione del credito, mentre nel caso del Superbonus, l'obbligo vige sempre.

A quali lavori non si applica l'obbligo di attestazione SOA

Come indicato nel comma 4 dell'art.10 bis del DL 21/2022 convertito in legge 51/2022, le disposizioni di cui sopra non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in  vigore della legge di conversione (cioè il 21 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore al 21 maggio 2022.

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