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Superbonus per installazione di impianto fotovoltaico: il beneficiario può non essere intestatario dell'utenza elettrica

Agenzia delle Entrate: il Superbonus per l'installazione dell'impianto fotovoltaico è fruibile anche se l'utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l'energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'auto consumo sono intestati all'altro comproprietario dell'immobile

Per beneficiare del Superbonus per l'installazione di un impianto fotovoltaico, è necessario che il beneficiario dell'agevolazione, avendo sostenuto le spese per l'intervento di installazione dell'impianto stesso, sia anche intestatario dell'utenza elettrica e del contratto di cessione dell'energia in surplus al GSE?

A questo dubbio risponde l'Agenzia delle Entrate nella risposta 545 del 4 novembre 2022, indirizzata a un cittadino che, in qualità di comproprietario di un'unità immobiliare residenziale, ha effettuato, quale intervento "trainato" ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del DL 34/2020, l'installazione di un impianto fotovoltaico.

L'istante fa presente che, come previsto dal successivo comma 7, l'energia non auto consumata in sito (ovvero non condivisa per l'auto consumo) viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).

Superbonus per l'installazione di impianti fotovoltaici: le regole

L'AdE evidenzia che ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al DPR 412/1993 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici
, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (di cui al comma 1), nonché di adozione di misure antisismiche (di cui al comma 4) che danno diritto al Superbonus, nonché - ai sensi del comma 6 dell'articolo 119 - per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

In applicazione dei principi generali confermati nella circolare n. 24/E del 2020, anche nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l'immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La cessione dell'energia non auto-consumata in sito al GSE

Il successivo comma 7 delL'articolo 119 - continuano le Entrate - prevede che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003, l'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art.42-bis del decreto legge 162/2019 (legge 8/2020).

In base alla predetta disposizione è, pertanto, necessario, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, tra l'altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.

Non è necessaria la coincidenza tra beneficiario edel Superbonus e titolare dell'utenza

In assenza di una espressa previsione al riguardo, evidenzia il Fisco, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

In definitiva, l'Istante può fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico anche se l'utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l'energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'auto consumo sono intestati all'altro comproprietario dell'immobile.


LA RISPOSTA 545/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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