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SuperSismabonus Acquisti 110% e sconto in fattura: le regole e l'ammontare massimo ottenibile

L'Agenzia delle Entrate pubblica una risposta sull'acquisto di una casa antisismica da un’impresa di costruzione e la possibilità di opzionare lo sconto in fattura

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Non solo risposte via interpello ma anche via "La Posta di FiscoOggi": l'Agenzia delle Entrate continua a fornire delucidazioni e chiarimenti su diversi aspetti del Superbonus 110%.

Stavolta ci si occupa - in una risposta del 19 febbraio - dell'applicabilità del Superbonus all'acquisto, che sarà fatto nel 2021, di una casa antisismica da un’impresa di costruzione che vende le unità immobiliari entro 18 mesi dal termine degli interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio. Le domande sono semplici ma importanti:

  • si può chiedere lo sconto in fattura?
  • qual è l'ammontare massimo ottenibile?

Il Fisco, per rispondere, cita la circolare 24/2020, che per quanto riguarda il SuperSismabonus Acquisti ha confermato l'allargamento dell'applicabilità anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Invece dell’utilizzo diretto della detrazione, l’acquirente può optare, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura);
  • per la cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante (cd. cessione del credito).

Quindi la risposta alla prima domanda è affermativa. Per quanto concerne, invece, l'ammontare massimo ottenibile, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 ha chiarito che il contributo è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Non può, in ogni caso, essere superiore al corrispettivo dovuto.

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