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Termoregolazione e contabilizzazione del calore: novità del D.Lgs. 141/2016

Il 26 luglio 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 141/2016 che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. In particolare, attraverso il D.Lgs. 141/2016 è stato quasi interamente riscritto il comma 5 dell’articolo 9 del D.Lgs. 102/2014, che regolamenta l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria.

Le modifiche introdotte al D.Lgs. 102/2014
 

Il 26 luglio 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 141/2016 che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. In particolare, attraverso il D.Lgs. 141/2016 è stato quasi interamente riscritto il comma 5 dell’articolo 9 del D.Lgs. 102/2014, che regolamenta l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria.
 
L’integrale riscrittura della lettera d) del comma 5 dell’art. 9 del D.Lgs. 102/2014 asserisce che “quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti”. Inoltre, secondo le modifiche apportate all’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 102/2014 il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alla UNI 10200, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.
 
Questa riscrittura è molto importante, perché oltre a sancire la cogenza della UNI 10200, se ne accetta la versione modificata e/o aggiornata, consentendo quindi il riferimento alla versione più “moderna” di tale norma, non ancorando il professionista, chiamato a fare il riparto, alla versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto.
 
Tuttavia, il legislatore ha introdotto all’interno dello stesso paragrafo, potenziali eccezioni che genereranno sicuramente non pochi problemi agli operatori del settore. Ha previsto infatti che qualora la norma UNI 10200 “non sia applicabile, o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà”. Nei condomini o negli edifici polifunzionali ove, alla data di entrata in vigore del D.Lgs 141/2016, si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese secondo UNI 10200, si può scegliere se verificare la possibilità di utilizzare la ripartizione “forfettaria minima” 70-30.
 
Attraverso il D.Lgs. 141/2016, oltre alle disposizioni integrative e correttive, sono ribaditi con forza dal legislatore alcuni concetti già presenti nella precedente versione del D.Lgs. 102/2014:
  • la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare è utile a favorire il contenimento dei consumi energetici, e quindi, indirettamente, un minor inquinamento ambientale;
  • la suddivisione delle spese deve essere fatta in base ai consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare: nessun coefficiente correttivo è accettabile. Questo principio non è derogabile poiché viene imposto dalla Comunità Europea attraverso la Direttiva 2012/27/UE;
  • non è solo il servizio di riscaldamento ad essere soggetto all’obbligo di contabilizzazione, ma anche il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’obbligo è da intendersi per edifici polifunzionali e condomini, dove il termine “condominio” non ha lo stesso valore presente all’interno del Codice Civile, bensì significa “edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni” (Art. 2, comma 2 lettera f). Una casa bifamiliare, con cortile comune, con 2 proprietari ed un’unica caldaia, necessita, entro il 31/12/2016, di contabilizzazione separata dei consumi di energia termica per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria;
  • l’installazione dei sistemi atti alla contabilizzazione è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016. 

 

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