T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Commento
La riforma del titolo V° della Costituzione avvenuta con la Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, ha fortemente influenzato la stesura del T.U. dell’edilizia, pubblicato solamente due giorni dopo.
L’art.12 della L. Cost. n.3 del 2001 ha modificato l’art.117 della Costituzione, ridefinendo i rapporti tra potestà legislativa statale e regionale, ad oggi ripartita su tre livelli distinti:
1° Livello - Potestà legislativa statale esclusiva- si esplica su materie tassativamente determinate, tra di esse vi sono, ad esempio: la politica estera, la difesa, la moneta, l'immigrazione, la sicurezza dello Stato, la giurisdizione, il sistema tributario, le norme generali sull'istruzione;
2° Livello – Potestà legislativa concorrente- spetta allo Stato dettare i cosiddetti “principi fondamentali” dai quali le Regioni possono successivamente regolamentare la disciplina di dettaglio; tra di esse vi sono, ad esempio: l'istruzione, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
3° Livello – Potestà legislativa regionale(esclusiva)- spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato; per questa fattispecie si parla di competenza residuale delle Regioni come dispone l'art. 117 comma 4 della Costituzione.
La competenza legislativa residuale ed esclusiva delle Regioni italiane va intesa alla luce del fatto che tra le materie formalmente attribuite dall'art 117 co. 2 Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato vi sono delle "competenze finalistiche" (in particolare quelle di cui alle lettere m) e s) dell'art 117 co. 2 Cost), e in questo caso la disposizione costituzionale più che una materia individua un "fine", per il perseguimento del quale lo Stato è legittimato anche a invadere con sue norme le materie di competenza residuale regionale.
L’art.2 del T.U. dell’edilizia, dando attuazione alla legge costituzionale, riconosce alle autonomie locali, regioni e comuni, una potestà legislativa concorrente, che viene esplicata all’interno dei principi di indirizzo dettati dal Legislatore statale.
La clausola di cedevolezza presente al 1° comma del suddetto articolo, permette così in attesa delle normativa regionale, che i vuoti normativi siano colmati dai principi generali dettati dal Legislatore statale.
In sintesi il rapporto tra norme statali e regionali, strutturato in una forma complessa, è retta dal principio gerarchico, al fine di garantire la preminenza dei principi statali preesistenti, e da un principio di competenza attenuato, in quanto ai rapporti tra nuove norme statali di principio e previgenti norme regionali di dettaglio sono improntate alla recessività delle norme statali di dettaglio, a fronte di quelle regionali di analoga natura.
Particolare importanza viene espressa al 2° comma nella distinzione tra regioni a statuto speciale, e regioni a statuto ordinario.
Le prime, comprensive delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno un’autonomia più ampia rispetto alle seconde, potendo operare liberamente all’interno del proprio statuto.
Viceversa le regioni a statuto ordinario, hanno l’obbligo di uniformarsi a quanto previsto dal d.p.r 380 del 2001, vista l’immediata operativi dei principi presenti nel T.U. dell’edilizia, fino a che non intervenga una disciplina di dettaglio.
La potestà normativa riconosciuta al 4° comma deIl’art.2 d.p.r. 380/2001 conformemente a quanto dettato dall’art.3, d.lgs. n.267 del 2000, si sostanzia nell’adozione del Regolamento Edilizio Comunale, con peculiare riguardo delle normative tecniche, estetiche, igieniche, sanitarie di sicurezza, vivibilità degli immobili e pertinenze.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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