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Tettoia a copertura del balcone con modifica del prospetto: al Testo Unico Edilizia "semplificato" basta la SCIA

Tar Roma: il dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in vigore a seguito delle modifiche apportate dal DL Semplificazioni (e quindi dal 17 luglio 2020 in poi) ha escluso dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire le opere di mera modifica del prospetto

Tar Roma: il dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in vigore a seguito delle modifiche apportate dal DL Semplificazioni (e quindi solo dal 17 luglio 2020 in poi) ha escluso dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire le opere di mera modifica del prospetto.


Il Testo Unico dell'edilizia, che tra l'altro subirà modifiche sostanziali dopo l'istituzione di un comitato ad hoc per 'aggiornare' le regole italiane previste anche dallo storico dpr 380/2001, ha un 'pre' e un 'post' Decreto Semplificazioni.

Non ci riferiamo, in questo caso, al Semplificazioni-Bis (DL 77/2021), quello che ha introdotto il modello CILA-Superbonus, ma al Semplificazioni 1 (DL 76/2020, convertito in legge 120/2020), che è stato foriero di novità per quanto riguarda le modifiche dei prospetti in edilizia.

 

La tettoia della discordia

Di questo, ma non solo, si occupa il Tar Roma nell'interessante sentenza 11928/2021 dello scorso 18 novembre, che ha come 'protagonista' una piccola tettoia con superficie di circa 7 mq, a protezione dagli agenti atmosferici di un balcone (che aveva presentato lesioni e fenomeni di distacco degli intonaci), la cui forma ricalcherebbe in maniera pedissequa gli altri balconi esposti sulla medesima facciata.

Per l'installazione di questa tettoia, veniva presentata in data 27 giugno 2017 una DIA (oggi SCIA) in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Edilizia.

La Polizia Locale di Roma Capitale procedeva ad un sopralluogo in data 6 dicembre 2017, accertando “la realizzazione di una tettoia a copertura del balcone avente accesso alla cucina determinando una modifica esteriore del prospetto, avente dimensione in lunghezza di ML 4.90, larghezza variabile da ML 1.8 a ML 1, con superficie in pianta pari a circa MQ 7.00 ed un’altezza variabile da MT 2.90 a 3.05. La copertura è costituita da una struttura portante in scatolari di alluminio così composta: n. 2 montanti di MM 100 x 100 in appoggio su solaio del balcone; n. 2 travi di MM 150x50 montate ai lati dei montanti e fissate agli stessi; n. 5 travetti di MM 80x40 ad interasse 1.00/1.20 MT circa fissati alla parete a mezzo di staffe e ad incasso sulle travi; manto di copertura costruito da pannelli sandwich da 3 CM; gronda di raccolta acque piovane in lamiera di acciaio fissata alla parete terminale della tettoia a mezzo viti”.

Il comune, quindi, notificava all'odierna ricorrente (proprietaria dell'appartamento) l'avvio del procedimento sanzionatorio e l’ingiunzione alla sospensione dei lavori nell’appartamento di proprietà, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia (sanzionabile ex art. 33 del dpr 380/2001 ed art. 16 della LR n. 15/2008).

Il ricorso verte su un assunto semplice: questa tettoia non è una ristrutturazione edilizia, per cui le sanzioni sono illegittime. In realtà, come vedremo, hanno ragione entrambe le parti...

 

Le tempistiche e il DL Semplificazioni

Il Tar, in primis, rileva che, a norma dell’art. 10, comma 1, lett. “c” del Testo Unico Edilizia (nel testo in vigore al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, avvenuta il 27.06.2017), sono soggetti a permesso di costruire “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Ma nel testo dello stesso TUE in vigore a seguito delle modifiche di cui al DL 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020 (e quindi dal 17.07.2020), la disposizione risulta avere escluso dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire le opere di mera modifica del prospetto, salvo non si tratti di immobili sottoposti a tutela: “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Tettoia a copertura del balcone con modifica del prospetto: al Testo Unico Edilizia semplificato basta la SCIA

Cosa era realizzabile con la SCIA nel giugno 2017?

Coerentemente, ai sensi dell’art. 22 TUE, al momento della presentazione della DIA (SCIA) in sanatoria, erano realizzabili mediante la SCIAdi cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

  • a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c e dunque non gli interventi comportanti alterazione del prospetto (che, invece, nella formulazione attuale dell’art. 22 sono ricompresi, vedasi lett. a) “gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti” e l’art. 3, comma 1, lett. b) che include nelle operazioni di manutenzione straordinaria anche le “modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela”).

 

L'abuso edilizio c'è, ma è minore

Ne deriva che:

  • infondatamente la parte ricorrente invoca, al primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 37 del dpr 380/2001, poiché la SCIA presentata all’epoca andava qualificata come proposta ai sensi dell’art.36 del dpr 380/2001, tanto che la sua intestazione formale risultava richiamare (solo) l’art. 22 della LR 15/2008 (che abbraccia la possibilità di richiedere il permesso in sanatoria “nei casi previsti dagli artt. 15, 16, 18 e 19”, ovvero interventi eseguiti in assenza di titolo, in difformità, con variazioni essenziali e così via);
  • è invece (parzialmente) fondato il secondo motivo di ricorso, laddove evidenzia che l’intervento di copertura del balcone per fini conservativi e di protezione dagli agenti atmosferici (e quindi incidente sull’agibilità del manufatto) senza titolo è un abuso minore: come si è visto, l’intervento è soggetto al regime semplificato di cui agli artt. 22, lett. “a” e 3, comma 1, lett. “b”), con la sola precisazione che tale qualificazione discende da una modifica normativa sopravvenuta alla formazione del silenzio rigetto sull’istanza di conformità ex art. 36 dpr 380/2001 ed anteriore all’adozione dei provvedimenti sanzionatori impugnati. Ha quindi errato l’ufficio comunale nel procedere (sia pure) in conformità allo stato di fatto procedimentale venutosi a creare sulla base dell’accertamento di conformità (tacitamente) respinto, ma senza aver considerato il mutamento normativo favorevole al mantenimento dell’opera, che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione in quanto non derivante da una modifica sopravvenuta dello strumento urbanistico (in quanto tale irrilevante ai fini della sanatoria di un illecito pregresso), ma da una diversa qualificazione legislativa degli interventi di quella tipologia che ha comportato un diverso regime edilizio applicabile al procedimento.

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