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Trasformazione in terrazzo di un precedente affaccio occasionale: non è aggravamento di servitù di veduta

Cassazione: la possibilità di restare in maniera più comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitù di veduta

Trasformare in terrazzo un precedente affaccio occasionale non costituisce un aggravamento di servitù. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27909 del 23 novembre scorso (disponibile in allegato), rigettando un ricorso volto ad ottenere la condanna all'eliminazione di vedute in danno della loro proprietà da parte di due privati.

La Corte distrettuale aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo che nel caso di specie non sussisteva una estensione e un ampliamento della servitù e, quindi, di un aggravamento della stessa, da qui il ricorso in Cassazione, lamentando che:

  • le parti intimate avevano creato servitù a seguito di opere sulla loro proprietà immobiliare, in particolare con la realizzazione di un terrazzo in luogo di una originaria copertura in lamiera;
  • tali opere quindi avrebbero sostanziato una ulteriore possibilità di veduta ed affaccio sulla loro proprietà.

Per la Cassazione, visto che la precedente proprietaria dell'immobile, dante causa degli odierni ricorrenti – una fabbrica di giocattoli - utilizzava il terrazzo de quo, ancorchè coperto in onduline, per asciugare i giocattoli prodotti, e pertanto per questo motivo avveniva, seppur occasionalmente, l'acesso sul terrazzo con conseguente esercizio di veduta e di affaccio, il ricorso va rigettato in quanto "la possibilità di restare in maniera più comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitù di veduta", come già sostenuto in precedenza.

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