Villette a schiera da demolizione e ricostruzione: SuperSismabonus Acquisti ok con atto entro il 31/12/2021
Per beneficiare delle detrazione Sismabonus Acquisti, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021
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Dopo la risposta 557, ne arriva un'altra, la n.558 di fatto collegata, dell'Agenzia delle Entrate sul cd. Sismabonus Acquisti ex art.16 comma 1-septies del DL 63/2013, che poi grazie al DL Rilancio può diventare Supersismabonus (cioè godere del 110%) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Stavolta si chiede se:
- possa essere applicata la disciplina c.d. SismaBonus Acquisti su tutte le 6 villette a schiera frutto della demolizione e ricostruzione, costruite entro il 31 dicembre 2021 ma vendute dopo i successivi 18 mesi (quindi vendute anche oltre il 31 dicembre 2021)
- venga riconosciuto il concetto di variazione volumetrica nella costruzione di villette a schiera facenti parte di un progetto costruttivo unitario;
- venga riconosciuta la possibilità di continuare a beneficiare della detrazione autonoma sul costo di costruzione del garage;
- venga riconosciuta la possibilità di godere della detrazione bonus mobili per una ristrutturazione.
Le risposte del Fisco
- affiché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63/2013, così come integrata dagli artt.119 e 121 del DL 34/2020 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari (cfr. circolare n. 24/E del 2020), è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021;
- sì, vale anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione;
- sì: nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, l'articolo 16-bis del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nel citato articolo 16 del DL 63/2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico ivi indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, i chiarimenti di prassi resi in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio devono ritenersi validi anche con riguardo agli interventi ammessi al cd. Sismabonus;
- gli interventi che saranno effettuati dall'impresa di costruzione rientrano tra quelli agevolabili ai fini del bonus mobili.
LA RISPOSTA N.558/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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