Data Pubblicazione:

Visto di conformità per bonus edilizi: quando serve e quando no? E' sempre detraibile dalle tasse?

Agenzia delle Entrate: l’obbligo di richiedere il visto di conformità è escluso nel caso in cui il contribuente sceglie di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenta quest’ultima direttamente al Fisco (attraverso il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730)

Ultimamente ci si focalizza molto sulla cessione del credito dopo la Manovra 2022 e il DL Sostegni-Ter e le nuove scadenze per le cessioni multiple frutto sempre del DL 4/2022 combinato col recente provvedimento del 4 febbraio 2022 del Fisco, che ha concesso 10 giorni in più prima del paletto "UNA TANTUM".

Una particolarità interessante del sistema bonus edilizi è rappresentata dal visto di conformità, che è un documento - prodotto da precisi soggetti abilitati (commercialisti e affini, NON professionisti tecnici che invece sono adibiti al rilascio delle asseverazioni) - attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Visto di conformità per bonus edilizi: quando serve e quando no? E' sempre detraibile dalle tasse?

Visti di conformità per i bonus edilizi: le novità della Manovra

Al netto delle novità sopracitate 'figlie' del DL Sostegni-Ter, sappiamo che, come abbiamo avuto modo di approfondire ampiamente, la legge di bilancio 2022 ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura”.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 del DL Rilancio (34/2020), modificato dalla Manovra, prevede quindi ora l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Parliamo di questi:

  • recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica (quindi Ristrutturazioni ed Ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche (quindi Sismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 2 dell’articolo 121)

Si è trattato quindi dell'estensione dell'obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo del visto e dell’asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

 


Chi rilascia il visto di conformità?

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle regole previste dall'art.35 del decreto legislativo 241/1997. Sono abilitati al rilascio:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

 

Visto di conformità: a volte non serve! Ecco quando

L'obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso dall'art. 119 comma 11 del DL Rilancio nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenti quest’ultima direttamente all’Agenzia delle entrate (attraverso il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

 

Visto di conformità "assorbito" dalla dichiarazione: è detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale?

Una nuova specifica FAQ dell'Agenzia delle Entrate risolve un altro quesito molto gettonato.

Si chiede se, "considerando che il visto di conformità sull’intero modello Redditi assorbe quello specifico per il super bonus del 110%", sia detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale, indipendentemente dall’importo del credito generato dal Superbonus rispetto agli altri.

Detto dello specifico caso in cui il visto di conformità non serve (per i bonus edilizi), le Entrate sottolineano che in ogni caso il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la dichiarazione modello 730 sia presentata a un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato oppure all’ipotesi prevista dall’art.1 comma 574 della legge 147/2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 241/1997, utilizzino in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In tali casi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione assorbe il sopra descritto obbligo previsto dall’art.1, comma 28, lett. h) della legge di bilancio 2022.

Considerato che, ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del DL 34/2020 «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio […] del visto di conformità di cui al comma 11», il Fisco ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

 

Le spese per il visto del Superbonus devono essere indicate a parte

Pertanto, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.