Isolamento Acustico
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Isolamento acustico: nel caso di difetti il costruttore è tenuto ad un risarcimento "integrale"

A chiarirlo una sentenza del Tribunale di Firenze che ha ribadito che se i vizi acustici sono legati a difetti costruttivi, la responsabilità è del costruttore che sarà quindi obbligato al risarcimento non solo delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi ma anche degli eventuali altri danni subiti dall'acquirente.
 
A chi non è mai capitato di sentire i rumori del vicino? Beh se il problema è legato a difetti costruttivi di insonorizzazione è possibile chiedere il risarcimento al costruttore.
Sull’argomento è intervento il Tribunale di Firenze con una sentenza depositata lo scorso 19 novembre 2016.
 
Secondo i giudici fiorentini infatti “In tema di risarcimento dei vizi c.d. acustici dell'immobile, l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., non si identifica né con le azioni di garanzia, di cui all'art. 1492 cod. civ. , né con quella di esatto adempimento, in quanto può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso.

Ne consegue che l'azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle azioni di adempimento, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto”.  

Isolamento Acustico

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