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Costruzioni in zone sismiche: nuove regole nelle Marche

La legge regionale n.1/2018 persegue l’obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica

La legge "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Marche n. 3 dell'11 gennaio 2018.

L'obiettivo principale è la tutela della pubblica incolumità, dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, dpr 380/2001.

In virtù dell'art.2 del dpr 380/2001, per le opere non rientranti nel campo di applicazione della Parte I continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nella legge 2 febbraio 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

La nuova legge 1/2018 abroga la precedente L.R. 33/1984 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche).

La legge chiarisce, all'art.1, che le funzioni in materia sismica di cui agli articoli 61, 69, 70, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100, 103 e 104 del dpr 380/2001 sono trasferite ai comuni.

Autorizzazione per inizio lavori (art.7)

  • nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art.83 del dpr 380/2001 non è consentito iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del suddetto dpr rilasciata dalla struttura tecnica competente;
  • preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, l'autorizzazione sismica è rilasciata previo svolgimento di attività di controllo da parte della struttura tecnica competente secondo le modalità definite nell'Allegato 1 di questa legge. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e del collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze;
  • l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 104 del dpr 380/2001, decade a seguito dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti di classificazione delle zone sismiche ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica (e quindi, si presume, anche all'entrata in vigore delle imminenti NTC 2018), salvo che i lavori siano già iniziati e vengono completati nel biennio successivo all'entrata in vigore della nuova normativa.