Edilizia
Data Pubblicazione:

Vizi dell'opera: anche la fessura sull'intonaco può essere grave. Ecco quando

Cassazione: anche le semplici crepe dell'intonaco possono essere annoverate tra i gravi vizi della costruzione ai sensi del codice civile, se sono in grado di compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene

Anche laddove le fessurazioni o le crepe sull'intonaco siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (...) debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art.1669.

E' assolutamente rilevante, il principio 'emesso' dalla sentenza 10048/2018 dello scorso 24 aprile della Corte di Cassazione Civile (disponibile nel file allegato), che quindi ha incluso nei vizi gravi dell'opera anche le fessure sull'intonaco oggetto della controversia, ribaltando la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Milano.

Per la suprema Corte sono da considerare vizi gravi "anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. Viene in tal modo superata la dicotomia, affermata dal C.T.U., che associa la gravità solo a difetti relativi ad elementi strutturali che hanno impatto su solidità, efficienza e durata del manufatto, mentre gli i danni relativi agli aspetti decorativi ed estetici sfuggono a questa classificazione".

Questa linea interpretativa, in ogni caso, contrasta con quella fatta propria dalla Cassazione (Sez. Unite) con la sentenza 7756/2017: in definitiva, "secondo l'indirizzo ora accolto, anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo".

La crepa sul muro non è solo un difetto estetico, ma può contribuire a creare un danno di ben maggiore dimensione in quanto indebolisce la resistenza dell'edificio. Ciò perché il rivestimento applicato alla struttura "è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche".

Quindi, in una situazione del genere, "le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità o no di infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse - pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più