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Refusi, criticità e dubbi sulla bozza di decreto del nuovo ECOBONUS

Refusi, criticità e dubbi sulla bozza di decreto del nuovo ECOBONUS

Come annunciato qualche giorno fa è stato messo a disposizione il testo del decreto relativo al nuovo Ecobonus contenente diverse notvita. Abbiamo chiesto all'ing. Luca Rollino, docente del Politecnico di Torino di fornirci qualche impressione e commento al nuovo testo.

Osservazioni tecnico-economiche alla bozza del decreto Ecobonus

nuovo ecobonus 2018A causa di un refuso, all’articolo 2 comma 3, si estende l’obbligo di installazione di valvole termostatiche anche al caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (punto vii del precedente comma 2).  Si tratta di un evidente refuso editoriale, in quanto viene data una prescrizione su un sistema impiantistico differente rispetto a quello per il quale è prevista la detrazione.

All’articolo 2 comma 3, si prescrive l’obbligo di installazione di valvole termostatiche nei casi previsti, salvo caso di impossibilità tecnica.  Tale prescrizione è in evidente contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014 s.m.i., che prevede una chiara casistica di esclusione in merito all’obbligo di termoregolazione (e contabilizzazione), prendendo in considerazione anche gli aspetti economici valutabili attraverso il ricorso alla normativa tecnica.  Al fine di non ingenerare confusione, si richiede di uniformare tale prescrizione alla legislazione vigente.

All’articolo 3, vengono posti i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, e si rimanda all’Allegato I per il dettaglio numerico.  Tuttavia, nell’articolo 3 e nell’Allegato I non viene specificato su quale parametro dimensionale viene calcolato l’importo specifico: si tratta della superficie lorda di intervento (come plausibile) per gli interventi sull’involucro? Della superficie netta di intervento?  O si tratta di un parametro dimensionale riferito all’immobile (superficie utile o superficie lorda di pavimento?) E per i sistemi impiantistici, si tratta della potenza installata nominale?  O, ad esempio per le caldaie, si tratta di quella al focolare?  Si chiede pertanto di specificare chiaramente il parametro da impiegare e la modalità di determinazione

All’articolo 5 sono elencate le spese per le quali sono previste le detrazioni: incomprensibilmente, non sono comprese le spese per la gestione e l’attuazione della sicurezza sul cantiere, nonché le spese per l’impianto e l’organizzazione del cantiere.  Trattandosi di cifre consistenti da un punto di vista economico, la loro esclusione dalle spese incentivate, potrebbe incrementare il rischio di comportamenti elusivi della vigente legislazione in merito alla sicurezza dei lavoratori, riassunta nel TU Sicurezza (D.Lgs. 81/08).  Si chiede pertanto di prevedere esplicitamente tali spese nel novero di quelle che beneficiano di detrazioni.

Nell’Allegato I son elencati i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.  I valori previsti devono essere incrementati, per tenere conto dell’inclusione delle spese per cantiere e sicurezza.  Inoltre, tali valori non possono essere considerati comprensivi anche dell’IVA, in quanto accorpano voci che possono essere soggette ad aliquote di imposta profondamente differenti, con evidente potenziale svantaggio per quanti sono soggetti all’aliquota maggiore (22%).  Si chiede pertanto di escludere l’IVA dal calcolo della massimale omnicomprensivo.

L’analisi della Bozza inerente gli ECOBONUS lascia alquanto perplessi

A parte qualche refuso redazionale, comunque plausibile e rapidamente risolvibile, si devono ravvisare delle anomalie nel metodo e nel merito.

Se si effettua un’analisi di metodo, ci si chiede come sia possibile porre dei limiti ANCHE al costo dell’intervento, quando la legge che ha istituito la detrazione pone un limite complessivo alla spesa (e quindi alla detrazione) per singola unità immobiliare.  Ci si aspetterebbe che i massimali specifici per singolo intervento siano collegati ad una valutazione “sull’edificio tipo” (o edificio medio, o archetipo: da tale valutazione, dovrebbe emergere una sostanziale coerenza dei valori di spesa, specifici e generali.  È effettivamente così?  La sensazione è che la risposta sia negativa.  Un condominio di 10 unità immobiliari residenziali potrebbe avvalersi di una spesa massima agevolabile di 400.000 “all inclusive” per interventi di riqualificazione energetica.  Se si applicano all’edificio i massimali specifici che hanno utilizzato i tecnici del MiSE per la redazione della Bozza, si arriva alla stessa cifra?  O si resta al di sotto, avanzando della “capacità di detrazione” non diversamente utilizzabile?  E ancora, per certi interventi, non si corre il rischio di essere troppo “stretti” con i valori massimi forniti?  Non può valore il concetto di far passare le spese altre o in eccesso all’interno della meno generosa detrazione del 50%.  Oltre ad una minore convenienza economica, vi è un aspetto di non poco conto: tale detrazione non gode della cessione ai fornitori, e ha un orizzonte temporale ben più limitato (scade a fine 2018, salvo proroghe).  Queste sono ulteriori variabili che generano incertezza.  E l’incertezza non piace a chi deve investire, seppur sulla propria abitazione.

Se si effettua un’analisi nel merito, si scoprono 2 grosse lacune, da sanare rapidamente e necessariamente:

  • nelle spese detraibili, non sono previste quelle di cantierizzazione e per la sicurezza dei lavoratori, seppur fondamentali e obbligatorie;
  • i massimali specifici sono stati forniti senza specificare in modo chiaro ed univoco l’unità dimensionale di riferimento (superficie lorda di intervento? Superficie utile dell’unità immobiliare? E, per gli impianti, potenza utile o nominale?).  Chiaramente, le differenze finali sono notevoli.

Infine, si deve sottolineare che i massimali proposti sono da rivedere, in parte perché sono stati dati senza tener conto delle spese per cantiere e sicurezza; in parte perché non si può inserire in tale conteggio l’IVA, la cui aliquota può variare in base alla tipologia di spesa e di intervento, con evidente asimmetria di vantaggio e mancanza di chiarezza per i cittadini.

Pur essendo giusto e doveroso limitare comportamenti elusivi (per non dire altro!), si devono comunque porre le basi affinché le detrazioni fiscali consentano nell’edilizia quell’attivazione di energie positive, che hanno consentito al settore di sopravvivere negli anni più bui della crisi, e che devono portare alla riqualificazione energetica, strutturale ed architettonica del nostro patrimonio edilizio e delle nostre città.

Le detrazioni fiscali hanno dimostrato di essere un eccellente strumento nazionale per spingere i cittadini a fare spese utili non solo a loro stessi, ma anche all’ambiente e alle città.  Inoltre, non dimentichiamocelo, hanno dato impulso all’emersione di flussi di denaro che, viceversa, sarebbero sfuggiti ai radar dell Stato, andando ad alimentare l’importo dell’evasione fiscale.  Si deve rilevare la natura win-win-win delle detrazioni fiscali: ci guadagna il cittadino, che spende meno; ci guadagna lo Stato, che fa rientrare nel proprio perimetro attività prima non tracciate (e neppure tassate); ci guadagna il Sistema Italia, nella sua accezione più ampia.

Vogliamo correre il rischio di interrompere questo virtuoso ed importante processo, a causa di alcune “falle” in un DM complessivamente chiaro e ben scritto?

Personalmente, è un’eventualità che non voglio neppure prendere in considerazione.