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Condominio: la corretta ripartizione delle spese di pulizia e illuminazione

Cassazione sui criteri da applicare per la ripartizione delle spese per le luci e per la pulizia delle scale condominiali: vanno ripartite in base all’altezza del piano e non dei millesimi di proprietà di ciascun condomino

Ripartizione spese in condominio: pulizia e luce scale

La delibera condominiale approvata a maggioranza, con la quale vengono ripartiti gli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni, in deroga ai criteri di proporzionalità previsti dagli articoli 1123 e seguenti del codice civile è nulla in quanto la suddetta statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni spettati all’assemblea condominiale e pertanto richiede, per l’approvazione, l’accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale.

Il principio è contenuto nell'ordinanza 29217/2018 della Corte di Cassazione, che si è pronunciata in merito alla questione relativa ai criteri da applicare per la ripartizione delle spese per le luci e per la pulizia delle scale condominiali, affermando che esse vanno ripartite in base all’altezza del piano e non dei millesimi di proprietà di ciascun condomino.

Nel caso di specie, invece, la delibera condominiale 'a maggioranza' aveva ripartito le spese per la pulizia e per l’illuminazione delle scale in proporzione ai millesimi di proprietà, applicando il primo comma dell’articolo 1123 c.c..

Scale e illuminazione: la corretta ripartizione delle spese condominiali

In merito alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, hanno continuato i Giudici di legittimità, la ripartizione va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza del suolo di ciascun piano o porzione di piano cui esse servono, in applicazione analogica, in parte qua, dell’articolo 1124 c.c., il quale è espressione del principio generale posto dall’articolo 1123, comma 2, c.c., e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi (Cass. Sez. 2, 12/10/2007, n. 432).

Stesso vale per la ripartizione delle spese di illuminazione delle scale, in quanto anche per tali spese i condomini godono (o al quale danno causa) di un servizio in misura maggiore o minore a seconda dell’altezza di piano, considerato che il proprietario dell’ultimo piano utilizza l’illuminazione di tutta la tromba delle scale, mentre il proprietario del primo piano utilizza solo l’illuminazione della prima rampa.

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