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Cassazione: il geometra che progetta edifici in cemento armato non va pagato perché non è competente

Per i giudici supremi, la prestazione professionale senza iscrizione all'Albo configura la nullità del compenso ed è irrilevante la circostanza che l’elaborato sia controfirmato da un altro professionista competente in materia

Per la Corte suprema, il geometra può sempre redigere il progetto urbanistico-amministrativo (architettonico) di modeste costruzioni civili anche se queste vengono realizzate con struttura in cemento armato

In materia di competenze professionali, assume una certa rilevanza l'ordinanza n.2038/2019 della Cassazione Civile che tratta del mancato pagamento della somma di 36.287,96 euro, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili ad un geometra-direttore dei lavori.

Chiariamo subito un concetto base: la sentenza è dedicata ad un caso specifico, risalente al 2004, e il principio di diritto emanato e richiamato dal nostro titolo volutamente provocatorio, non si applica a tutti i casi ma solo ad alcuni.

Nel caso specifico, il compenso non è dovuto al direttore dei lavori/geometra perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto stipulato in quanto lo stesso, in qualità di geometra, non era abilitato a progettare case di civile abitazione che necessitassero di opere di cemento armato. Serviva un ingegnere, e non basta che un ingegnere controfirmi l'elaborato redatto dal geometra.

La cancellazione del regio decreto del 1939 ha valenza innovativa e non interpretativa

La Cassazione nel caso specifico ribadisce che la cancellazione del R.D. del 1939 ha valenza innovativa e dispiega effetti dalla data del pronunciamento e cioè dal 2010 (ma tale R.D. è stato abrogato, in quanto norma "inutile", già superata da svariate altre norme quali la 1086/71, la 64/75 e il D.P.R. 380).

L'orientamento giurisprudenziale rimarcato nel caso specifico è che "la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità".

 

Ne consegue, quindi, la nullità del contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, trattandosi di attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 (Cass. n. 5871 del 2016; Cass. n. 19989 del 2013, per cui il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del d.lgs. n. 212 del 2010 - del r.d. n. 2229 del 1939, è nullo in quanto contrario a norme imperative, sul rilievo che la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso).

La decisione impugnata è, dunque, sul punto giuridicamente corretta: la Corte d'appello, infatti, dopo aver accertato, in fatto, che l'edificio progettato dal ricorrente era destinato ad abitazione e richiedeva la realizzazione di opere in cemento armato, ha giustamente ritenuto la nullità del relativo contatto trattandosi di progetto redatto da un geometra in materia estranea alla relativa competenza professionale.

Il commento dell'Ordine dei Geometri

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.2038/19 della Seconda Sezione Civile, conferma i propri precedenti pronunciamenti (2013) allineando e conformando l'indirizzo giurisprudenziale a quanto da tempo già sostenuto dalla Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato) e cioè:
  • il geometra può sempre redigere il progetto urbanistico-amministrativo (architettonico) di modeste costruzioni civili anche se queste vengono realizzate con struttura in cemento armato; unica condizione e che la progettazione strutturale sia affidata ad altro professionista competenze con separato incarico (ferma restando l'autonomia del geometra in caso di struttura in muratura e/o destinazione agricola/rurale);
  • l'Ordinanza in oggetto, nel decidere il caso trattato, ribadisce che la cancellazione del R.D. del 1939 ha valenza innovativa - non interpretativa - e che pertanto dispiega effetti dalla data del pronunciamento e cioè dal 2010 (fermo restando che tale R.D. è stato abrogato, in quanto norma "inutile", già superata da svariate altre norme quali la 1086/71, la 64/75 e il D.P.R. 380);
  • il caso trattato, per il quale è stato così deciso, trattandosi di prestazione risalente al 2004 (quindi antecedente alla abrogazione del 2010), ha pertanto consentito di chiarire ulteriormente la obsoleta questione delle competenze professionali, superata, nei fatti, dalla evoluzione normativa che, con l'introduzione della modulistica unica, ha definitivamente previsto, per ogni intervento edilizio, le quattro figure professionali che potranno, nel caso, intervenire - progettista architettonico, progettista strutturale, direttore dei lavori architettonico e direttore dei lavori strutturale - (ferma restando la possibilità di unicità dell'incarico in capo ad un unico professionista laddove possibile); nei comportamenti, dalla collaborazione interdisciplinare e multidisciplinare che i professionisti tecnici adottano quotidianamente.

 

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