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Trasferimenti senza conseguenze: nella nuova casa le agevolazioni sono salve! Le regole

Cassazione: non perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa chi si trasferisce nel nuovo immobile in comunione e destinato a casa familiare anche se ha la residenza in un altro comune

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In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge 118/1985, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non conta in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso.

Il principio di diritto, molto importante, è contenuto nella recente ordinanza 19594/2019 dello scorso 19 luglio della Corte di Cassazione, riferita al caso del proprietario di una casa al quale non era stata concessa l'agevolazione (cioè era stato revocato il beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa) dopo il trasferimento della propria residenza nella nuova abitazione entro il termine di 18 mesi dall'acquisto.

Il ricorrente, semplificando, aveva acquistato un appartamento in comunione con la moglie dove si era stabilito con l'intera famiglia, conservando di fatto, però, la residenza in un altro comune. L'ufficio fiscale aveva recuperato le maggiori imposte chiedendo la decadenza delle agevolazioni sulla prima casa: dopo una serie di ricorsi alternati, si era arrivati fino alla Cassazione. Che, in virtù del principio di diritto ribadito sopra, ha dato ragione al contribuente.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 

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