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BIM4PA & DM 560/2017: Quali Piani e Programmi?

I Committenti pubblici ignorano gravemente i capisaldi cogenti del DM 560/2017. E ora ?

ciribini-oggetto-bim-gemello-digitale-02.jpgÈ piuttosto impressionante constatare che importanti amministrazioni aggiudicatrici, non solo di contratti pubblici di appalto, ma anche di partenariato pubblico privato, ignorino sostanzialmente o disattendano gravemente i capisaldi cogenti del DM 560/2017, privo, del resto, di un quadro sanzionatorio, ma forse in grado, in virtù della sua disapplicazione, di determinare l’annullamento della specifica procedura competitiva carente.

La necessità di formare, sulla digitalizzazione, nei prossimi anni, una intera classe committente all’interno della Domanda Pubblica, necessità su cui improvvisamente tutti gli attori convergono, a prescindere dagli obblighi legislativi, pone la questione relativa a una possibilità dicotomia tra approcci metodologici e approcci strumentali.

Prima ancora, però, di entrare nel merito di questa possibile divaricazione, occorre domandarsi che cosa del DM 560/2017 (che, peraltro, secondo alcuni osservatori e studiosi sarebbe considerabile come illegittimo a seguito di un pronunciamento del Consiglio di Stato) sia stato sinora compreso nelle strutture tecniche da intendersi come statisticamente rappresentative.

Con atto di umiltà, sarebbe probabilmente saggio evitare di rispondere direttamente al quesito, bensì immaginare di condurre una indagine sistematica presso le diverse tipologie di stazioni appaltanti e di amministrazioni concedenti per comprenderne, oltre la netta inversione di tendenza politico-legislativa in merito ai processi di aggregazione e di centralizzazione, l’effettiva condizione operativa, nell’universo analogico, specie per quanto riguarda la stretta funzione di committenza (inclusa, tra le altre, la attività di direzione dei lavori).

L’impressione, infatti, è che, a parte le competenze imposte dal decreto ministeriale relativo, spesso palesemente assenti (è manchevole, in realtà, persino la sua lettura), nonché la percezione di altri fattori come prioritari, si sia molto distanti, in termini generali, dalla possibilità di far leva sulla Domanda Pubblica per digitalizzare in modo sistemico l’Offerta, da considerarsi come intera catena di fornitura, obiettivo autentico e ultimo sia del decreto ministeriale sia della politica comunitaria di professionalizzazione dei compratori pubblici, di cui lo EU BIM Task Group si è fatto interprete.

Vi sarebbe, quindi, il rischio che, qualora le amministrazioni pubbliche iniziassero, in misura significativa, a percepire la digitalizzazione come esigenza primaria, si trovassero dinnanzi due impostazioni tra loro eterogenee, eventualmente antitetiche: la prima privilegerebbe una dimensione operativa fondata sugli strumenti che, tuttavia, raramente sono proposti specificamente: di definizione dei requisiti (non solo) informativi funzionali, spaziali, tecnologici, anziché di configurazione e di produzione dei modelli informativi.

La seconda impostazione enfatizzerebbe gli aspetti metodologici che, però, spesso si risolvono nella riproduzione acritica e passiva di esempi di capitolato informativo tratti da fonti scientifiche, normative o manualistiche e in ambienti di condivisione dei dati che, paradossalmente, sono concepiti solo «strumentalmente».

Un ausilio prezioso per affrontare tale condizione potrebbe consistere nell’agire, su due fronti, quello inerente ai processi adottati dall’organizzazione, oggetto pure di una Prassi di Riferimento in gestazione presso l’UNI, fondato sulle Linee Guida Proprietarie del Sistema di Gestione, e quello attinente all’articolazione dei requisiti informativi (OIR, AIR, PIR, EIR) del singolo procedimento tecnico-amministrativo, dettati dalle norme della serie UNI EN ISO 19650.

Tali riferimenti, o tali tematiche, potrebbero consentire effettivamente alle amministrazioni pubbliche di interiorizzare, a livello sia organizzativo sia procedimentale, la cultura digitale (gli OIR, d’altronde, si situano su entrambi i corni del problema).

Per questa ragione, nel prossimo futuro, saranno rilevanti due riferimenti normativi che legano Portfolio, Programme & Project Management all’Information Management: la norma sovranazionale, o Technical Guidance, del CEN di esplicitazione delle norme UNI EN ISO 19650-1 e -2 e la scrivenda norma UNI 11337-8.

Atteso che, prossimamente, le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti possano giovarsi di questi utili ausilî, restano, ovviamente, da determinare un programma e un piano nazionale di supporto differenziato alle amministrazioni pubbliche per dare corso agli obblighi principali previsti dal decreto ministeriale:

1) la redazione dell’atto organizzativo;

2) la politica di investimento formativo;

3) la strategia di investimento strumentale.

Certamente, sulla onerosità di una simile iniziativa vi sarebbe molto da discutere, epperò, oggettivamente, essa dovrebbe coinvolgere entrambi i versanti, della Domanda (Pubblica) e dell’Offerta (Privata).

Si sa bene come, in altri ambiti economici, un simile programma, all’insegna della quarta rivoluzione industriale, sia stato oggetto di tendenze contrastanti e di recenti prese di posizione in ambito confindustriale.

Se, d’altronde, si ritornasse alla relazione di accompagnamento del DM 560/2017, oltre a una contestualizzazione del tema, ormai storicizzata, si troverebbero indizî chiari di una possibile politica industriale per il settore.

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