La legge 128/2019 ha prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019 la data di inizio lavori dei progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile da parte dei comuni
Importante: in merito ai contributi a favore dei comuni per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art.30 del DL 34/2019 - Decreto Crescita (cd. norma Fraccaro), il MISE evidenzia che il termine di inizio lavori relativo alla realizzazione delle opere, inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, è stato prorogato al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 15 del DL 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 128/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019.
Ricordiamo che con decreto direttoriale del 14 maggio 2019 erano stati assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita (art.30, comma 1, del decreto-legge 34/2019) in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
I contributi assegnati (dettaglio per singolo comune) ammontano complessivamente a 500 milioni di euro e variano in funzione del numero dei residenti:
Ciascun comune beneficiario dovrà quindi avviare i progetti entro il 31 dicembre 2019, pena la decadenza del contributo.
I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico, quali:
L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il saldo è erogato solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.
Le disposizioni operative e le modalità di controllo per l’attuazione della misura saranno disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali.
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