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Progettazione di opere in cemento armato e competenze professionali: altri chiarimenti della Cassazione

Competenze professionali di Architetti, Ingegneri e Geometri: per la Cassazione i geometri non possono progettare interventi su opere in cemento armato, a eccezione di piccole costruzioni rurali

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Con ordinanza 29227/2019 del 12 novembre, la Corte di Cassazione (Civile, Sez. II) ha affermato che è nullo l'incarico professionale affidato ad un geometra - importo totale: 52 mila euro - per lavori di costruzioni civili che prevedono, come nel caso di specie, l'uso del cemento armato in quanto esorbitante i limiti di competenza del geometra ai sensi del R.D. 274/1929 e della legge 1086/1971, che non consentono la progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono, come appunto nel caso di specie, l'uso del cemento armato.

Si torna, quindi, sulla questione delle competenze professionali. Nel 'nostro' caso, un geometra si era rifiutato di pagare la parcella per la progettazione dell'intervento per i motivi di cui sopra. Il geometra, da par suo, aveva sostenuto che l'impiego del cemento armato era limitato alle cordonature perimetrali dei solai e che le iniezioni di cemento liquido servivano solo a ricostituire l'eventuale malta tra i conci carenti di legante.

Questa prospettazione non era però stata ritenuta dalla corte territoriale idonea ad escludere l'incidenza sulla struttura portante dell'edificio sicché le verifiche statiche dovevano essere effettuate da un tecnico abilitato.

La Cassazione, confermando quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ribadisce che il criterio per accertare se una costruzione civile sia da considerare "modesta" consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le attività occorrenti per superarle, precisando che assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge 64/1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Le competenze professionali dei geometri

Nella sentenza, inoltre, si riepilogano anche i 'paletti' delle competenze professionali dei geometri. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati dall'art. 16 del RD 274/1929, che all'attività di progettazione, direzione e vigilanza ( o sorveglianza) dedica le lettere I) e d m), rispettivamente riconnprendendovi:

  • alla lett.I) l'attività di "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone"; nonché piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori di irrigazione di bonifica (omissis) esclusa, comunque, la redazione di prospetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
  • alla lett. m) l'attività di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

Le competenze professionali relative all'esecuzione di opere in cemento armato

Inoltre, si richiamano le norme disciplinanti l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato di cui al r.d. 2229 del 1939, il cui articolo 1 prevedeva che ogni opera in conglomerato semplice od armato, la cui stabilità potesse comunque interessare l'incolumità delle persone, dovesse essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto iscritto nell'albo nei limiti delle rispettive attribuzioni.

E' importante sottolineare questo passaggio perché la Cassazione, evidenziando che si tratta di disposizione abrogata ad opera del d.lgs. 212/2010, sottolinea che per i contratti stipulati da un geometra anteriormente all'abrogazione non viene meno la nullità per contrarietà a norme imperative perché, come ritenuto da questa Corte, l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa vigente non produce effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non influisce, dunque, sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato conclusa.

Inoltre:

  • nell'ambito del quadro normativo in cui si inserisce la questione posta dal ricorrente, rientra anche la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, contenuta nella successiva legge 1086/1971, che all'art.2, intitolato "Progettazione, direzione ed esecuzione", stabilisce - per quanto qui di interesse - che la costruzione ed esecuzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze;
  • l'art. 17 della legge 64/1974, in relazione alle costruzioni nelle zone sismiche, dispone che chi intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso e che alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

In virtù di questa lunga ricostruzione normativa, il ricorso del geometra viene rigettato poiché - in definitiva - la disposizione secondo la quale i geometri non siano abilitati a redigere "progetti di massima" ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. I), costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato (cfr. Cass. 19292/2009; id.17028/2006) risponde ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, e cioè la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai geometri anche nei casi di impiego di cemento armato.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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