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Normativa antincendio: ecco i nuovi decreti su luoghi di lavoro e piano di emergenza obbligatorio

Le bozze dei testi con le novità più importanti contenute nei decreti interministeriali (ancora da firmare), presentati lo scorso 11 febbraio 2020 in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts)

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In materia di prevenzione incendi, in allegato sono scaricabili le bozze (ancora non firmate dai Ministeri dell'Interno e del Lavoro) relative a due dei tre decreti che andranno a sostituire il DM 10 marzo 1998, che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. 

Gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio 

Il primo decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.62 del d.lgs. 81/2008. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività industriali di cui al d.lgs. 105/2015, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Queste le norme principali contenute nel decreto:

  • aggiornamento quinquennale degli addetti al servizio antincendio: vengono fissati i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio, che, in relazione al rischio, possono durare due, cinque o otto ore. L'aggiornamento va effettuato almeno ogni 5 anni. L'obbligo decorre dalla data della formazione o dell'ultimo aggiornamento. Se alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale l'ultimo aggiornamento risulti essere erogato da più di cinque anni, il datore di lavoro dovrà ottemperare all'obbligo di aggiornamento degli addetti antincendio entro i successivi 12 mesi;
  • corsi di formazione antincendio: i contenuti dei corsi cambiano. I corsi, comunque, rimangono suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione della complessità dell'attività e del rischio incendi, della durata di quattro, otto o 16 ore. L'aggiornamento è effettuabile anche in modalità FAD (formazione a distanza);
  • piano di emergenza: oggi è obbligatorio in presenza di almeno 10 lavoratori e nei luoghi di lavoro che fanno parte di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il decreto ne amplia l'obbligo di redazione, con modalità semplificata, anche ai luoghi di lavoro aperti al pubblico che, indipendentemente dal numero di lavoratori, sono "caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone". Inoltre, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla redazione del piano di emergenza, resta comunque l'obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che vanno riportate del Documento di valutazione dei rischi (Dvr);
  • esercitazioni antincendio: in caso di obbligo del piano di emergenza, le esercitazioni antincendio vanno realizzate con cadenza almeno annuale, così come stabilito attualmente dal DM 10 marzo 1998. Si prevede però l'esclusione dalle esercitazioni "a rotazione", dei "lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro". Il datore di lavoro deve effettuare un'ulteriore esercitazione non solo nel caso in cui si verifichi un incremento significativo del numero dei lavoratori, ma anche se aumenta sensibilmente l'affollamento (inteso come numero di presenze contemporanee);
  • piani d'esodo: il piano di emergenza deve tenere in debita considerazione le diverse disabilità e anche le particolari necessità temporanee o permanenti degli occupanti per una pianificazione "for all". Va quindi prevista un'adeguata assistenza "alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti";
  • corsi antincendio con requisiti precisi: vengono definiti i requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. In particolare, per i formatori nasce un'abilitazione ad hoc, che si raggiunge frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando i relativi esami. Tutti i docenti devono aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale. In cinque anni i docenti dei corsi teorico-pratici devono accumulare 16 ore di formazione (di cui quattro ore riservate alla pratica). Per chi insegna solo la parte teorica tali ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico. 

Controllo manutenzione degli impianti antincendio (tecnici manutentori)

La seconda bozza riguarda, in attuazione dell’art.46, comma 3 lettera a punto 3, del d.lgs. 81/2008, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Nello specifico:

  • gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati;
  • il tecnico manutentore "ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione";
  • il tecnico manutentore qualificato deve seguire un percorso di formazione (erogato da soggetti formatori, pubblici o privati) i cui docenti devono essere in possesso di precisi requisiti stabiliti stesso dal DM stesso. Sono esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni. I contenuti minimi dei corsi sono delineati nello schema di DM;
  • tutti i tecnici (obbligati o meno a seguire il corso qualificante) devono inoltre sottoporsi alla valutazione dei requisiti, che si concretizza nell'analisi del curriculum e in un esame suddiviso in una prova scritta, una pratica ed una orale, che si intende superato raggiungendo un punteggio minimo di 70 su 100. La qualifica di tecnico manutentore degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all'esito favorevole dell'esame.

L'ultimo decreto sui luoghi a basso rischio

All'appello, quindi, manca solo l'ultimo DM dedicato alle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ritenuti a basso rischio incendio, che non ricadono tra le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il decreto sarà parte integrante del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" - Dm 3 agosto 2015.

LE BOZZE DEI DUE DECRETI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF 

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