TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE - LEGGE DELLO STATO IN VIGORE DAL 7 GIUGNO 2020
La legge n.40/2020 del 5 giugno 2020, di conversione con modifiche del decreto n.23 dell'8 aprile 2020 - Liquidità contiene regole sui prestiti e la liquidità per fronteggiare la grave emergenza: per le piccole e medie imprese, la garanzia sui prestiti rimane al 100%. Fino a 30 mila euro - novità apportata alla Camera - non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito
Il decreto-legge liquidità imprese o decreto salva imprese ("Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia"), DL 23/2020 entrato in vigore lo scorso 9 aprile 2020, contiene un pacchetto economico per fronteggiare la pesantissima crisi causata dall'emergenza Coronavirus.
AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO 2020 - la legge n.40/2020 del 5 giugno 2020, di conversione del dl 23/2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 6 giugno 2020. E' in vigore a tutti gli effetti. IL TESTO DEFINITIVO E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN ALLEGATO.
AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO 2020 - il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di accesso al credito per le imprese (decreto liquidità), nello stesso testo già approvato dalla Camera. Di fatto, quindi, per l'entrata in vigore della Legge Liquidità si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO 2020 - la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del DL Liquidità, con tutte le modifiche apportate in sede referente. Ora il provvedimento passa all'esame del Senato per la definitiva conversione. Qui è disponibile il link al nuovo testo, mentre qui il link al dossier illustrativo con tutte le misure.
Di seguito, l'analisi di tutte le misure di interesse per edilizia e professionisti, con indicate in rosso le modifiche o le aggiunte al testo originale.
L’articolo 1, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, secondo quanto introdotto in sede referente.
NB 1 - le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei dodici mesi successivi all'erogazione del credito e dovranno assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
NB 2 - via libera all’autocertificazione dei dati aziendali per richiedere i prestiti garantiti dallo stato. Inoltre, «il soggetto che eroga il fi nanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato». L'attivazione di un prestito accompagnato dalla garanzia pubblica determina per il beneficiario anche la sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi fino al 30/09/2020.
Si prevede:
Nello specifico:
L’articolo 13 – modificato nel corso dell’esame in sede referente - introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.
Viene disposto un ulteriore potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi.
Sono infatti ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 30.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti.
Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge, (lett. mbis).
Secondo quanto inserito in sede referente, una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di 100 milioni di euro è destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti a favore degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa e commerciale, anche se non in via prioritaria (comma 12-bis):
Queste le condizioni per il rilascio:
Limitazione della responsabilità aziendale dei datori di lavoro per gli infortuni Covid (in caso di contagio da Covid dei dipendenti), a condizione che l’impresa abbia adottato correttamente il protocollo di sicurezza.
Estesa la platea di chi può richiedere la sospensione dei mutui prima casa, anche a ditte individuali e piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
L'art.19 dispone che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17 marzo - 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I termini per l'agevolazione prima casa e per il credito di imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020. Nello specifico l'articolo 24 sospende i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
L'articolo 34 è abrogato dall’articolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Rilancio): tale richiamata norma modifica l’articolo 44 del dl 18/2020, che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, elevando da 300 milioni di euro a 1150 milioni di euro la dotazione del predetto Fondo.
Inoltre l’articolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro (prevista per il solo mese di marzo 2020 dall’articolo 44 del dl 18/2020) a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale).
L'art.23 dispone che "I certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020". Viene quindi prorogata espressamente la validità dei certificati previsti dall’art.17-bis del d.lgs. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate.
In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
In definitiva: i documenti unici di regolarità fiscale (DURF) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020.
Il decreto prevede, infine:
L’articolo 29-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, definisce il contenuto dell’obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dall’articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19.
La disposizione, in particolare, rimanda, per l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile, all’applicazione, all’adozione e al mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
L’articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dell’identità digitale da parte dell’Inps per la durata dell’emergenza epidemiologica.
Nel dettaglio, fino al termine dello stato di emergenza l’INPS è autorizzato a rilasciare ai cittadini le proprie identità digitali (PIN) - ossia il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell'Istituto - in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
IL DECRETO-LEGGE 23/2020 PUBBLICATO IN GU E IL TESTO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE PUBBLICATO IN GU SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
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