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Il sottotetto praticabile non può essere volume tecnico: ecco perché

Tar Calabria: non può considerarsi un mero volume tecnico un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici

Un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.) e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici non può essere considerato mero volume tecnico, con tutte le conseguenze del caso se realizzato con SCIA e non con richiesta del permesso di costruire.

Lo ha chiarito il Tar Calabria nella sentenza 807/2020 dello scorso 5 maggio, dove si chiarisce brevemente che:

  • la nozione di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 27.12.2019, n. 8835, Cons. Stato, Sez. II, 25.10.2019, n. 7289);
  • il sottotetto non abitabile realizzato con la funzione di protezione termica ed acustica dell’edificio non può essere qualificato come volume tecnico, al fine di escluderlo dal computo dell’altezza massima del fabbricato, se di fatto non risulta essere stato adibito all’alloggiamento di impianti: non tutto ciò che non rileva ai fini del calcolo del volume è automaticamente un volume tecnico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 30 luglio 2015, n. 4156).

SCIA o permesso di costruire?

Il ricorrente aveva presentato una SCIA a norma dell’art. 22 dpr 380/2001 attestando l’esecuzione di lavori di rifacimento del tetto di copertura dell’immobile di sua proprietà.

Il comune, accertata la difformità tra lo stato di fatto descritto nella relazione tecnica allegata alla SCIA e lo stato di fatto verificato - essendo stata aumentata l’altezza della copertura e realizzato un tetto a tre falde rispetto alle due falde originarie - ha disposto la sospensione dei lavori e ordinato la demolizione dell’opera, poiché realizzata in difetto di permesso di costruire.

Da qui il ricorso, respinto dal TAR in quanto:

  • non assume rilievo che l’altezza complessiva dell’edificio non superi i 7,5 m, giacché ciò che viene contestato al ricorrente non è la realizzazione di un’opera difforme rispetto agli strumenti urbanistici, bensì l’esecuzione di un’opera in assenza di permesso di costruire o di titolo edilizio equivalente;
  • le opere eseguite hanno condotto a una sopraelevazione dell’originario edificio, nonostante nella SCIA sia stato dichiarato il contrario, e ad essa non era stata allegata neppure documentazione fotografica;
  • la manutenzione straordinaria, assentibile con SCIA, comprende “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici … sempre che non alternino la volumetria complessiva”(art. 3, comma 1, lett. b), d.p.r. 380/2001), mentre, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. 380/2001, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici”;
  • l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui l’opera avesse finalità eminentemente conservative, e che quindi fosse necessario per rinnovare o sostituire parti dell’edificio (art. 3, comma 1, lett. b), dpr 380/2001), non trova alcun riscontro probatorio, neppure nella perizia allegata al ricorso.

In definitiva, poiché questo sottotetto è accessibile (mediante una botola visibile nelle fotografie), praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.) e non vi sono collocati impianti tecnici, qui serviva il permesso di costruire e, in mancanza, scatta l'abuso edilizio e l'ordinanza di demolizione.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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