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Permesso di costruire: ecco quando le Regioni possono annullarlo

CGA: il potere di annullamento regionale del permesso di costruire, disposto ai sensi ex art. 39 DPR 380/2001, è una autotutela speciale, riconducibile al paradigma dell’art. 21-novies legge 241/1990, salva la specialità dei termini di esercizio, che sono di perdurante vigenza

Le regioni possono annullare il permesso di costruire rilasciato dal comune? E come avviene l'annullamento? Ce lo spiega il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la recente sentenza 325/2020, chiarendo tra l'altro un qualcosa che ha portato a parecchi ricorsi.

Al termine di un ragionamento piuttosto complesso (che cerchiamo di semplificare qui sotto), scopriremo che perché possa essere legittimo, non è sufficiente la sussistenza di una illegittimità dell’atto e il mero interesse pubblico al ripristino della legalità violata, ma occorre invece che sia stata commessa una grave violazione urbanistico edilizia e che vi sia un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.

L'autotutela regionale sul permesso di costruire

Sappiamo bene che il permesso di costruire viene rilasciato dal comune, che è anche responsabile dell'eventuale annullamento (o dichiarazione di decadenza) dello stesso. Il potere di annullamento regionale, ci ricorda il CGA, è un'autotutela speciale, riconducibile al paradigma dell’art. 21-novies della legge 241/1990, salva la specialità dei termini di esercizio, che sono di perdurante vigenza.

Ad avviso del CGA che si tratti di un potere di autotutela è desumibile dai seguenti rilievi:

  • l’annullamento dell’atto non è “dovuto” in presenza della riscontrata illegittimità. L’art. 39 del dpr 380/2001 configura il potere di annullamento regionale come un potere discrezionale, utilizzando l’espressione “possono essere annullati”;
  • l’annullamento non è un atto “coercibile” da parte del privato o da altro organo dell’Amministrazione.

Quindi si tratta di un potere di amministrazione attiva, di secondo grado, coerente con l’art. 21-novies legge 241/1990 secondo cui il potere di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo può essere esercitato, oltre che dall’Amministrazione che ha autorato il provvedimento (cioè il comune), da altro organo previsto dalla legge.

Quando si può applicare l'autotutela regionale

L’art. 21-novies si deve applicare a tutti i casi in cui la legge attribuisca ad un organo di amministrazione attiva il potere di annullamento di atti amministrativi, a prescindere dalla qualificazione della natura del potere esercitato (amministrazione attiva, vigilanza-controllo); la previsione non si applica invece nei casi di controllo affidato alla Corte dei conti o all’annullamento giurisdizionale.

Quanto, tuttavia, ai termini per l’esercizio del potere, l’art. 39 TU Edilizia, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 21-novies della legge 241/1990, ad esso sopravvenuto, e pertanto di prevalenza: non risulta espressamente abrogato; né sussistono i presupposti esegetici per ravvisare una abrogazione tacita, posto che la legge generale successiva non può abrogare tacitamente la legge speciale anteriore.

La valutazione dell'interesse pubblico e privato

Per l'annullamento da parte della regione non è sufficiente la sussistenza di una illegittimità dell’atto e il mero interesse pubblico al ripristino della legalità violata. Occorre invece che sia stata commessa una grave violazione urbanistico edilizia e che vi sia un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.

Il fatto che gli atti comunali illegittimi “possono essere annullati” dalla Regione esclude qualsiasi obbligatorietà ed automaticità del provvedimento regionale di annullamento, che deve, invece, recare una congrua motivazione sull’interesse pubblico a procedere.

La motivazione di un atto di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non può limitarsi al mero richiamo alla legalità. Sotto questo profilo l’annullamento regionale non si differenzia sensibilmente dall’annullamento operato in autotutela dal Comune, secondo cui “l'opera di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti (la cui necessità non è, peraltro, esplicitamente esclusa nemmeno dall'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che pure intravvede un interesse pubblico in re ipsa) debba essere espletata con perspicuo rigore, dandone conto con adeguata motivazione, ed escludendo meccanismi presuntivi sia con riferimento alla sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento, che, non da ultimo, con riguardo all'eventuale affidamento del privati")”.

Il nostro caso

Nel nostro caso, l’assenza di comportamenti fraudolenti deve essere desunta da quanto ricostruito nella nota redatta dal Comune e inviata all’Assessorato regionale territorio ed ambiente ed alla Procura della Repubblica.

Per questo, la motivazione del principale provvedimento impugnato con il primo ricorso introduttivo del procedimento di primo grado non raggiunge l’indispensabile livello di sufficienza per poterlo considerare legittimo non consentendo di ricostruire l’iter argomentativo che dia conto della ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.

Di conseguenza, deve ritenersi fondato anche il sesto motivo, illegittimità derivata dei provvedimenti adottati dal Comune, in quanto adottati, essenzialmente, in ragione di quanto disposto dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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