Superbonus
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Testo Conversione Decreto Rilancio: indennità, Superbonus, aiuti a fondo perduto, edilizia scolastica

Nel "remake" del Cura Italia, diventato ufficialmente legge dello Stato, troviamo svariate misure per contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria: contributi a fondo perduto per PMI, professionisti e autonomi sotto i 5 milioni di ricavi, taglio dell'Irap per tutte le imprese fino a 250 milioni di ricavi, indennità agli autonomi anche a partita Iva e iscritti alle casse professionali, potenziamento Ecobonus e Sismabonus (Superbonus)

!!!AGGIORNAMENTO 18 LUGLIO 2020 - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE!!!

Nel "remake" del Cura Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, troviamo svariate misure per contrastare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria: contributi a fondo perduto per PMI, professionisti e autonomi sotto i 5 milioni di ricavi, taglio dell'Irap per tutte le imprese fino a 250 milioni di ricavi, indennità agli autonomi anche a partita Iva e iscritti alle casse professionali, potenziamento Ecobonus e Sismabonus (Superbonus), DURC

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!!!!AGGIORNAMENTO 18 LUGLIO 2020 - PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE!!!
IN ROSSO LE ULTIMISSIME MODIFICHE RISPETTO AL TESTO ORIGINARIO (DL 34/2020)

Il Decreto Rilancio è stato approvato definitivamente dal Senato e diventa legge dello Stato. Il Senato ha confermato la fiducia al Governo sul provvedimento, con 159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto, nello stesso testo pprovato dalla Camera lo scorso 9 luglio. Il provvedimento prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro per limitare l'impatto economico dell'emergenza sanitaria su imprese, lavoratori con partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.

Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, edilizia e imprese contenute nel DDL approvato dal Senato in data 16 luglio 2020, lo stesso poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale come legge 77/2020 del 17 luglio 2020. Contestualmente, è disponibile anche il testo coordinato del DL 34/2020 con la LEGGE 77/2020.

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE (NON ANCORA IN VIGORE) APPROVATO DAL SENATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (art.27)

L'articolo 26-ter - introdotto nel corso dell'esame in V Commissione - estende le misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art.28)

Si introduce un credito d’imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

La disposizione, con le modifiche approvate nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera, estende il credito d’imposta, anche se in misura minore, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro ed elimina, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Nel corso dell’esame in Commissione è stato inoltre specificato che il credito d’imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.

Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (art.44)

L'articolo 44, modificato nel corso dell'esame in V Commissione, prevede (comma 1-bis) nuovi contributi per l’acquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché di autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché di classe almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione, a condizione che in venditore pratichi un analogo sconto; tali incentivi sono cumulabili, a talune condizioni, al vigente ecobonus per l’acquisto di veicoli ibridi ed elettrici; si prevedono inoltre incentivi fiscali per il trasferimento di proprietà di veicoli usati di classe almeno Euro 6, con rottamazione di veicoli usati più inquinanti, fino ad Euro 3; si conferma l’incremento (comma 1) del Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni per il 2021, che viene poi ulteriormente aumentato di 50 milioni di euro per il 2020 per la esclusiva copertura dei nuovi incentivi qui introdotti.

Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (art.44-bis)

L’articolo 44-bis, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, modifica il regime del bonus per l’acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già vigente dall’anno 2019, e pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro, estendendone l’applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

Lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3. Si consente infine che tali contributi siano riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario - CIG (art.68)

L’articolo 68, modificato nel corso dell’esame in V Commissione, reca disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, in particolare aumentando la durata massima dei suddetti trattamenti da nove a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Nel corso dell’esame in V Commissione - in recepimento di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 52/2020– è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Si ricorda che l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 34 dispone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi, del D.-L. 52.

Nel corso dell’esame in V Commissione è stata, inoltre, disposta – sempre in recepimento di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 52/2020 - una revisione della disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.

Naspi e Dis-Coll

  • Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 prorogate di 2 mesi;
  • moratoria dei "licenziamenti per giustificato motivo oggettivo" prolungata da due a cinque mesi.

Trattamenti di integrazione salariale in deroga - CIGO (art.70 e 70bis)

L’articolo 70 e l'articolo 70-bis (quest'ultimo è stato inserito nel corso dell'esame in V Commissione) modificano la disciplina sulla concessione, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Tale disciplina, già posta dall’art.22 del D.L. 18/2020, concerne i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

In base al combinato disposto degli articoli 70 e 70-bis, oltre alle nove settimane di trattamento previste dal citato articolo 22 del D.L. n. 18, è ammessa la possibilità:

  • di ulteriori cinque settimane di trattamento (solo successivamente alla concessione delle suddette nove settimane e con riferimento, così come previsto per queste ultime, al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020);
  • di ulteriori quattro settimane di trattamento (solo successivamente alla fruizione delle precedenti quattrodici settimane). Tali ulteriori quattro settimane concernono il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente (per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro settimane è, sotto il profilo finanziario, più ampia).

Indennità autonomi

  • l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo;
  • ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, a maggio andrà un'indennità di 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento: il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. Stessa cifra destinata ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto il rapporto di lavoro;
  • agli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e che per Covid-19 hanno cessato l'attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno 1000 euro;
  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS;
  • le indennità non concorrono alla formazione del reddito;
  • decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio decade la possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18/2020 (Cura Italia) relativa al mese di marzo 2020.

Indennità professionisti iscritti a Casse private (ingegneri, architetti)

Per quel che riguarda i professionisti iscritti alle Casse private, c'è un aumento del fondo per l'art.44 Cura Italia (ultima istanza) che passa da 300 a 1.150 milioni e viene specificato che i professionisti riceveranno l'indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio. Il decreto attuativo è già stato emanato.

Per il riconoscimento dell’indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • b) titolari di pensione.

Lavoro: congedi, permessi, bonus e detrazioni, licenziamenti, smart working

  • il bonus per le spese di baby sitting sale da 600 a 1.200 euro e si estende a servizi educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia. Per medici, infermieri e operatori sanitari il bonus sale da 1000 a 2000 euro;
  • i congedi parentali, al 50% della retribuzione per i genitori - per ciascun genitore (come precisato nel corso dell’esame in V Commissione) - con figli under 12 (un massimo di 30 giorni) sono estesi fino al 31 agosto 2020. Nel corso dell’esame in sede referente è stato altresì specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatto salvo i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34/2020. NB - la fruizione del suddetto congedo da parte dei dipendenti pubblici è concessa per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici – sospensione prorogata, da ultimo, fino al 17 maggio dal DPCM del 26 aprile 2020 – e non fino al 31 agosto 2020 (termine così prorogato nel corso dell’esame in V Commissione in luogo del 31 luglio 2020 attualmente previsto), come previsto per i dipendenti privati dall’art. 23, c. 1, del D.L. 18/2020, richiamato dal medesimo art. 25. In merito a tale questione, si segnala che con il medesimo comunicato di cui sopra e con riferimento al testo del decreto n. 34/2000 attualmente vigente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato che anche per i dipendenti pubblici il termine finale di applicazione del congedo parentale in esame è fissato al 31 luglio 2020.
  • limitatamente al 2020 è introdotta la detraibilità delle spese per i centri estivi relative agli under 16 (fino a 300 euro e reddito sotto i 36mila euro);
  • tutti i certificati, gli attestati, permessi e concessioni abitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile scorsi, restano validi fino al 15 giugno;
  • licenziamento per giusto motivo: a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, è preclusa per cinque mesi (sessanta giorni nella formulazione dell’articolo 46) la possibilità per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Si prevede, inoltre, la facoltà per il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso.
  • fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

La norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.

L’intervento normativo prevede che l’ARERA ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di:

  • a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
  • b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Reddito di emergenza

Si va dai 400 euro mensili agli 800 in proporzione al numero dei componenti della famiglia. Requisiti:

  • residenza italiana;
  • reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso;
  • patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino a un massimo di 20mila considerando gli altri componenti della famiglia);
  • valore ISEE sotto i 15mila euro.

NB - il Reddito di emergenza si può sommare al Reddito di cittadinanza, ma senza superare il limite del Rem medesimo. Potrà essere richiesto all’Inps e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto e sarà erogato per tre mesi.

NB2 - nel corso dell’esame in V Commissione, a modifica di quanto precedentemente stabilito, è stato esteso il termine di presentazione delle domande di accesso al Rem, al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno 2020). Contestualmente è stato abrogato, con salvezza degli effetti, il decreto legge 52/2020 che, all’articolo 2, aveva stabilito l’estensione dei termini di presentazione del Rem.

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative (art.38 commi 7-9)

Innalzato da 100mila a 300mila euro annui l’investimento massimo in start-up o in Pmi innovative, detraibile nella misura del 50%. È stato inoltre previsto che la detrazione in questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente, comunque nei limiti del regolamento unionale sugli aiuti de minimis.

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto sarà concesso direttamente dall'Agenzia delle Entrate che si occuperà anche delle l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

Chi lo può chiedere? SOLO i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’art.74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt.27 e 38 del decreto legge 18/2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cioè ingegneri e architetti).

Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Altra, imprescindibile condizione è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Nell'ultima bozza arrivata sul tavolo dell’esecutivo il minimo resta a 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 per gli altri soggetti), e il calcolo sulla differenza di introiti tra i mesi di aprile 2019 e 2020, ma cambiano fasce e percentuali:

  • i più piccoli, fino a 400 mila euro di ricavi riceveranno il 20%;
  • imprese e attività tra 400 mila euro e 1 milione il 15%;
  • chi sta tra 1 e 5 milioni il 10%.

L’importo dipende quindi dalla dimensione delle perdite e dal volume d’affari dell’impresa, con tre scaglioni diversi.

Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 46-bis)

Incrementate di altri 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse a favore del credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n. 34/2019), già indirizzate, per il medesimo anno, anche alle spese sostenute dalle imprese per partecipare a fiere e manifestazioni all’estero disdette a causa della pandemia (articolo 12-bis, Dl n. 23/2020). La somma aggiuntiva andrà alle imprese diverse dalle Pmi e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

La disposizione prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Adeguamento ambienti di lavoro: credito di imposta 80%

Si prevede una detrazione fiscale dell'80% per le spese di investimento sostenute nell’anno 2020 e necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche. Tra le spese di investimento sono compresi:

  • gli interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • gli arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

La detrazione fiscale può essere fruita da:

  • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nel dettaglio nell'allegato al decreto);
  • alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Si interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità a mercato dei CB (certificati bianchi).

Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza.

Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1 gennaio dell’anno successivo.

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

La norma proroga, per l’anno 2020, taluni dei termini indicati dall’articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. Decreto Crescita) per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15 giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione o di parziale utilizzo dello stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni che a loro volta sono tenuti ad iniziare l’esecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati per le finalità dell’articolo 14-ter.

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l’anno 2020, il differimento:

  • dei termini indicati per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio);
  • di quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto);
  • di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).

Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici (art.119)

Il cd. "Superbonus" 110% (qui l'approfondimento dedicato) è una detrazione del 110% che può essere utilizzata per lavori svolti nella prima casa e nei condomìni dal ‪1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021‬.

In sede di conversione in legge, il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

La detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

  • a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (lettera a). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
    • I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
  • b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • euro 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
  • c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. L’agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l’agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Come specificato dal comma 2, sono coperti dall’incentivo tutti i lavori già previsti per l’ecobonus e il sismabonus, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche. Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.

Attenzione però: ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

NB - Il superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica si applica agli interventi effettuati:

  • a) dai condomìni;b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Quindi, riepilogando:

  • prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
  • prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Il comma 10 stabilisce che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  • utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.
  • trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

Per ottenere il superbonus non ci sarà un requisito di reddito: lo sgravio è fruibile solo per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale

Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Infine, grande rande rilievo è dato al ruolo dei professionisti tecnici, che dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale (art.119-bis)

L’articolo 119-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione, differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l’inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Viene altresì eliminata la condizione che limita l’applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art.121)

L’articolo 121, modificato in sede referente, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Durante l’esame in Commissione:

  • è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
  • è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
  • sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;
  • è stato precisato che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • è stato precisato che per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Si istituisce un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Nello specifico:

  • il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro;
  • le spese ammissibili al credito d’imposta sono quelle riferite:
    • a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
    • b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    • d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi;
  • il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art.157)

L'articolo 157 dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Non si procede altresì agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. L'articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di un anno.

Con una modifica apportata nel corso dell'esame in V Commissione si è precisato che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 - via Salaria a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali (art.206)

L'articolo 206, modificato nel corso dell’esame in V Commissione, prevede la nomina di un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025.

La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per le attività di progettazione al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 Via Salaria. Si prevede, infine, che, fino al 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento della concessione autostradale a società in house può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.

La proroga interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Si prevede, tra l'altro:

  • la proroga dei termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione;
  • per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

L'articolo 229, modificato in sede referente dalla Commissione V, reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane.

Nello specifico:

  • il comma 1, lett. a) prevede un buono mobilità che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'art. 33-bis D.L. n. 162 del 2019, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa, escludendo l'utilizzo di autovetture. Il buono qui previsto copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro. Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane. Un decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dal presente decreto-legge, definisce modalità e termini per l'erogazione del beneficio, anche per il rispetto del limite di spesa. Viene poi mantenuto il buono mobilità, già previsto dal testo finora vigente per la rottamazione di veicoli inquinanti, esteso dal presente comma 1 ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. La norma in esame prevede che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a rottamazioni effettuate nel 2021;
  • la lett. b) reca una modifica di coordinamento;
  • la lett. c) estende alla risistemazione delle piste ciclabili uno stanziamento già previsto art. 2, co. 2, del citato D.L. n. 11 del 2019, nel testo finora vigente. Con una modifica approvata in sede referente, al comma 2 si prevede l'incremento di 70 milioni (mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva un incremento di 50 milioni) per l’anno 2020 della dotazione del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" e provvede alla copertura del relativo onere. Detta inoltre ulteriori disposizioni circa il decreto attuativo del buono mobilità previsto dal comma 1 per il periodo maggio-dicembre 2020. Le due tipologie di buono, distintamente previsti per l'anno 2020 (dal 4 maggio) e per le rottamazioni effettuate nell'anno 2021, sono cumulabili.;
  • si recano modifiche al Codice della strada concernenti la circolazione delle biciclette, concernenti la c.d. casa avanzata e la definizione di corsia ciclabile;
  • il comma 4 prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane con le caratteristiche ivi previste, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale. Si prevede, a tal fine, la nomina del mobility manager. Si demanda la definizione delle modalità attuative ad uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, prevedendosi la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione del comma 4.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

  • proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  • la disposizione di cui sopra si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020;
  • proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti e di quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
  • la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti;
  • si introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre;
  • gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili. Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/zzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

  • differimento al 31 gennaio 2021 della fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID 19;
  • il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (tre per l’ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Durante l’esame in V Commissione, è stato soppresso il comma 1 del testo originario dell’articolo 81, che, attraverso una novella all’articolo 103 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020, in deroga alla disposizione novellata.

A seguito dell’abrogazione, pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale dall’art. 103, co. 2, che ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sospensione delle verifiche sui pagamenti ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020, si prevede la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento;

Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

La norma prevede la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

La proroga, fissata unitariamente al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

  • ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Beni culturali)

  • per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all’art.6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari nell'editoria (carta, tv e web), la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del DL Cura Italia ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta. Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Credito d'imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Si prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, con le modifiche approvate nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera, estende il credito d’imposta, anche se in misura minore, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro ed elimina, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Nel corso dell’esame in Commissione è stato inoltre specificato che il credito d’imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni

La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. Per questo, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell’incremento del fondo per il funzionamento. Tra queste, anche l'adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Edilizia scolastica

  • semplificazione delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario;
  • possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese;
  • semplificazione della procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento;
  • semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
  • semplificazione procedurale per consentire l’immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

Startup e misura “Resto al Sud”

L’articolo 245-bis è volto a rimodulare la misura denominata “Resto al Sud” – con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50 percento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto – al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus Vacanze

Arriva anche un consistente pacchetto turismo che va dallo stop alla prima rata Imu per alberghi, ostelli, b&b, stabilimenti balneari, terme e campeggi al tax credit per chi sceglierà le vacanze in Italia, un buono fino a 500 euro per le famiglie con Isee fino a 40mila euro, da spendere in parte nelle strutture ricettive e in parte da scontare dalle tasse.

Per aiutare bar e ristoranti a rispettare le distanze anti-contagio sospesa anche la tassa sull'occupazione aggiuntiva del suolo pubblico per i tavolini all'aperto. Previsti anche 100 milioni per i Comuni per il buco della tassa di soggiorno.

Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

L'importo dell'anticipazione prevista dall'art.35, comma 1 del Codice Appalti può essere incrementato fino al 30 per cento in tutti i lavori pubblici.

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE (NON ANCORA IN VIGORE) APPROVATO DAL SENATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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